LICATA CALCIO - SIRACUSA CALCIO 1924peppetermoli ha scritto: ↑20 ottobre 2026, 15:58 Non omologato il risultato di Licata-Siracusa per un preannuncio di reclamo da parte del Siracusa
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 18/10/2026 LICATA CALCIO - SIRACUSA CALCIO 1924
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SRL SIRACUSA CALCIO 1924 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva
decisioni di merito.
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SIRACUSA CALCIO 1924 con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD LICATA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ANZELMO DOMENICO, inserito in distinta con il n. 28 e schierato in campo sin al primo minuto di gioco, il quale non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in ragione del mancato perfezionamento del tesseramento.
- lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Licata calcio;
- letta la dichiarazione del 28 ottobre 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del
Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore ANZELMO DOMENICO, nato il 31/05/2004 “risulta essere tesserato con la società ASD LICATA CALCIO a decorrere dal 20 ottobre 2026” , quindi oltre la data in cui si è disputata la gara in epigrafe.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società ASD LICATA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.