ars72 ha scritto:
La stagione del Molfetta sembra girata con la ripetizione di questa partita praticamente vinta e ora persa nella ripetizione.
Partita rigiocata per non aver segnalato all'arbitro l'errore di persona per una doppia ammonizione a tempo scaduto.
Pare proprio di sì; premesso che le partite non le vedo (anche perché non saprei proprio come fare) e non leggo neppure le cronache in internet, mi limito solo a riportare i risultati, e appunto da essi si evince che le sfortune dei bianco-rossi sono partite tutte da quell'atto di follia (o distrazione, vallo a capire). A questo è seguita l'inattesa sconfitta nel derby e 1 solo punto (interno) in 4 partite.
E' vero che le partite cambiano per colpa di episodi...forse un contropiede non sfruttato, una punizione uscita di pochi centimetri o una pallone perso in malo modo a centrocampo...resta comunque il fatto che il corso sembra abbia subito una deviazione! Forse c'è qualcosa che non va dal punto di vista psicologico?
F.C.B.V. ha scritto:
Recupero dell'8^ giornata, 28/10
15/11 - San Severo-Molfetta Calcio 2-0
4'Ferri, 42'Graziano
La stagione del Molfetta sembra girata con la ripetizione di questa partita praticamente vinta e ora persa nella ripetizione.
Partita rigiocata per non aver segnalato all'arbitro l'errore di persona per una doppia ammonizione a tempo scaduto.
Vero quello che dici, ma c'è da dire che il Molfetta non è che avesse, e abbia, questa squadra in grado di primeggiare in un campionato così competitivo.
Hanno le potenzialità per piazzarsi a cavallo della zona playoff, non di più.
Il Giudice sportivo nella seduta del 20 novembre si è così espresso sulla 11ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2018/19 e sul recupero San Severo-Molfetta Calcio del 15 novembre scorso:
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 18/11/18 Brindisi-Molfetta Sportiva: preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Ssd Brindisi Football Club si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
SOCIETÀ
Avetrana: ammenda di 50 euro. (“Per carenza di acqua calda nello spogliatoio occupato dalla terna arbitrale“).
DIRIGENTI
Frascati (Molfetta Calcio): inibizione fino al 29 novembre 2018.
MEDICI
Esposito (Gallipoli): inibizione fino al 13 dicembre 2018.
ALLENATORI
Prosperi (San Severo): squalifica fino al 29 novembre 2018.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Gallo (San Severo) squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Gogovski e Sollitto (Atletico Vieste), Lorusso (Terlizzi): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).
Otranto-Corato non si ripeterà: le motivazioni del giudice sportivo
La gara Otranto-Corato del 25 novembre scorso non si ripeterà. Ad ufficializzarlo, ammettendo di aver riportato per errore la decisione contraria nelle anticipazioni del Giudice sportivo pubblicate ieri, è la stessa Lega Nazionale Dilettanti, che in un nuovo comunicato diffuso pochi minuti spiega le motivazioni della decisione, ricordando inoltre che le anticipazioni non sono da considerarsi documento ufficiale.
Di seguito il nuovo comunicato:
Gara del 25/11/18 Otranto-Corato: sul Comunicato stampa del 28 novembre 2018 è stata pubblicata una delibera con cui il Giudice sportivo demandava al Comitato Regionale Puglia l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell’incontro in oggetto per mero errore materiale.
Esaminati gli atti ufficiali, infatti, risulta che la gara è stata sospesa al 42′ del primo tempo a causa di una forte grandinata mista a pioggia, che prima di riprendere il gioco l’arbitro aveva atteso quaranta minuti verificando nuovamente la praticabilità del terreno alla presenza dei capitani, e che la gara terminava regolarmente con il risultato di 1-1.
Si precisa pertanto che sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 29 novembre 2018 non sarà pubblicata alcuna errata corrige in quanto il Comunicato Stampa con le anticipazioni del Giudice sportivo non deve essere inteso come un documento ufficiale. La delibera pubblicata ieri per mero errore materiale non sarà dunque pubblicata, motivo per cui la gara Otranto-Corato viene omologata con il risultato di 1-1 acquisito sul campo.
Il Giudice sportivo nella seduta del 27 novembre si è così espresso sulla 12ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2018/19:
Gara del 04/11/18 Molfetta Calcio-Molfetta Sportiva: il Giudice sportivo;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la Asd Molfetta Calcio ha preannunciato il reclamo con PEC del 5/11/2018;
verificato che nei termini previsti dal C.G.S. non è pervenuto tale reclamo;
DELIBERA
di dichiarare improcedibile per mancato seguito il reclamo preannunciato dall’Asd Molfetta Calcio e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-1 in favore della Molfetta Sportiva;
di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’Asd Molfetta Calcio.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 25/11/2018 Mesagne-San Severo: preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Usd Alto Tavoliere San Severo si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Gara del 25/11/2018 Molfetta Sportiva-Atletico Vieste: preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Gsd Atletico Vieste si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
SOCIETÀ
Brindisi: ammenda di 300 euro. (“Propri tifosi accendevano un fumogeno sugli spalti senza conseguenze (seconda recidiva)“).
ALLENATORI
Maurelli (Fortis Altamura): squalifica fino al 6 dicembre 2018.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Ladogana e Petitti (Corato): squalifica per due gare.
Romano (Gallipoli), Sakho (Mesagne) squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
D’Arcante e Richella (Gallipoli), Diarra (Otranto), Altares e Caprioli (UC Bisceglie): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).
Il Giudice sportivo nella seduta del 4 dicembre si è così espresso sulla 13ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2018/19:
SOCIETÀ
San Severo: ammenda di 700 euro. (“Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell’arbitro (prima recidiva). Durante l’intervallo ed a fine gara soggetti estranei sostavano negli spogliatoi e proferivano frasi ingiuriose all’indirizzo dei componenti della terna arbitrale. Questi ultimi erano impossibilitati a fare la doccia per la carenza di acqua calda“).
Brindisi: ammenda di 500 euro. (“Propri tifosi accendevano dieci fumogeni sugli spalti senza conseguenze (terza recidiva). Inoltre lanciavano in campo una bottiglietta piena d’acqua senza conseguenze“).
Terlizzi: ammenda di 100 euro. (“Propri tifosi accendevano tre fumogeni sugli spalti senza conseguenze“).
DIRIGENTI
Pesolo (San Severo): inibizione fino al 27 dicembre 2018.
Roselli (Brindisi): inibizione fino al 20 dicembre 2018.
De Ruvo (Corato): inibizione fino al 13 dicembre 2018.
ALLENATORI
Cinque (Barletta): squalifica fino al 20 dicembre 2018.
Ribezzi (Mesagne): squalifica fino al 13 dicembre 2018.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Prencipe (Atletico Vieste), Telera (Barletta): squalifica per due gare.
Colangione e Diagne (Corato), Portaccio (Gallipoli), Galasso (Mesagne), Ventura (Molfetta Calcio): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Visani (San Severo), Loiudice (Fortis Altamura), Stranieri (Mesagne), Nacci (Otranto), Cormio (Terlizzi), Guerra (Vigor Trani): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).
Giudice sportivo sulla 14^ g.
Il Giudice sportivo nella seduta dell’11 dicembre si è così espresso sulla 14ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2018/19:
Gara del 18/11/2018 Brindisi-Molfetta Sportiva: il Giudice sportivo
letti gli atti ufficiali e rilevato: che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo la Ssd Brindisi Football Club proponeva reclamo in relazione alla presunta posizione irregolare del tesserato Toure Karamba (22/07/1995), ritenendo violato l’art. 40, comma 4 delle Noif;
che l’Ufficio Tesseramenti operante presso questo Comitato ha certificato che l’atleta su indicato risulta ritualmente tesserato per l’Asd Molfetta Sportiva 1917 dal 20/09/2018;
tanto premesso
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla Ssd Brindisi Football Club e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 1-1;
di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
Gara del 25/11/2018 Molfetta Sportiva-Atletico Vieste: il Giudice sportivo
letti gli atti ufficiali e rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo il Gsd Atletico Vieste proponeva reclamo in relazione alla presunta posizione irregolare del tesserato Toure Karamba (22/07/1995), ritenendo violato l’art. 40, comma 4 delle Niuf;
che l’Ufficio Tesseramenti operante presso questo Comitato ha certificato che l’atleta su indicato risulta ritualmente tesserato per l’Asd Molfetta Sportiva 1917 dal 20/09/2018;
tanto premesso
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dal Gsd Atletico Vieste e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 1-1;
di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
SOCIETÀ
Barletta: ammenda di 200 euro. (“Propri tifosi accendevano un fumogeno sugli spalti senza conseguenze. Inoltre, durante l’intervallo, un soggetto estraneo sostava negli spogliatoi senza autorizzazione“).
DIRIGENTI
Morgese (Vigor Trani): inibizione fino al 20 gennaio 2019. (“Seppur inibito fino al 15/12/2018, dalla tribuna dell’impianto sportivo proferiva a più riprese espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro. Tale contegno veniva reiterato fino al termine della gara e, subito dopo, tale dirigente entrava sul terreno di gioco per protestare ad oltranza, ma veniva prontamente allontanato dalle forze dell’ordine“).
ALLENATORI
Cinque (Barletta): squalifica fino al 20 gennaio 2019. (“Sebbene inibito sino al 20/12/2018, entrava negli spogliatoi per comunicare con il capitano della squadra. Invitato ad abbandonare l’impianto da componenti della procura federale, non ottemperava e reiterava la medesima condotta nella parte posteriore degli spogliatoi“).
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Raiola (Atletico Vieste), Pagone (Terlizzi): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Logrieco (Fortis Altamura), Sciacca (Atletico Vieste), Legari (Molfetta Calcio), Bolognese (Otranto), Ciardi e Petranca (Vigor Trani): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).
Purtroppo temo di sì, e a conferma di questo sembra non ci sono movimenti per il mercato di riparazione. Evidentemente le spese sono state troppo e non ci sono più risorse per mantenere la squadra in Eccellenza...e chissà se ci sarà un futuro.
Il Giudice sportivo nella seduta del 2 gennaio si è così espresso sulla 16ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2018/19:
SOCIETÀ
Molfetta Calcio: ammenda di 300 euro. (“Propri tifosi accendevano due fumogeni sugli spalti senza conseguenze. Alla fine del secondo tempo un raccattapalle apriva il cancello di accesso dalla tribuna al terreno di gioco, lasciandolo incustodito in condizione di favorire un’eventuale invasione da parte dei tifosi posizionati in tribuna. Tale cancello veniva prontamente richiuso dal commissario di campo“).
DIRIGENTI
De Gennaro (Molfetta Calcio): inibizione fino al 3 febbraio 2019.
Lorusso (Fortis Altamura): inibizione fino al 17 gennaio 2019.
ALLENATORI
Castelletti (Corato): squalifica fino al 10 gennaio 2019.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Loseto (Molfetta Calcio): squalifica per due gare.
Visani (San Severo), Campanella (Fortis Altamura), Marinaro (UC Bisceglie): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Aprile (Barletta): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).
- Dopo una squalifica del campo per tre giornate comminata per non aver indossato una prima maglia che invece fu regolarmente indossata,
- Dopo un playout disputato a 'soli' 35 giorni dalla fine del campionato,
- Dopo il rinvio di una partita di campionato per un ricorso pendente della squadra avversaria mentre la settimana prima la stessa squadra avversaria scendeva regolarmente in campo...
Ecco a voi, il rinvio per 'maltempo' a causa di una temperatura di 10 gradi e con il cielo azzurro!
Il Giudice sportivo nella seduta del 15 gennaio si è così espresso sulla 18ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2018/19:
Gara del 25/11/2018 Mesagne-San Severo: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controinteressata – l’Usd Alto Tavoliere San Severo chiedeva di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in danno dell’Asd Mesagne Calcio 2011.esponeva che, al 45′ del secondo tempo, aveva luogo lo spegnimento delle sole torri faro dello stadio, allorquando non stava piovendo. Eccepiva altresì che, contemporaneamente, le pertinenze e le aree limitrofe del campo risultavano regolarmente illuminate.
Rimarcava infine che i collaboratori dell’Asd Mesagne Calcio 2011 – una volta verificato il presunto malfunzionamento delle torri di illuminazione – non avevano svolto alcuna attività finalizzata al ripristino dello status quo ante. Seguiva la puntualizzazione che l’Asd Mesagne Calcio 2011 – al 45′ del secondo tempo – stesse perdendo per 0-1 e fosse in inferiorità numerica di un uomo.
con supplemento di referto del 14/01/2019 il Direttore di gara precisava quanto segue: 1) che la gara era iniziata con 20′ di ritardo, dieci addebitabili all’Asd Mesagne Calcio 2011 poiché l’impianto era occupato da altra gara Figc e 10 all’Usd Alto Tavoliere San Severo, per il ritardato arrivo presso l’impianto sportivo; 2) che al 44′ del secondo tempo – allorquando cadeva una leggerissima pioggia – ben diversa dall’acquazzone abbattutosi sull’impianto per tutto il primo tempo – avveniva lo spegnimento dell’impianto di illuminazione artificiale; 3) dopo lo spegnimento di cui al punto (2) aveva rilevato che l’illuminazione degli spogliatoi e delle aree circostanti era regolarmente funzionante: interrogato il dirigente accompagnatore della squadra ospitante gli veniva riferito che i due impianti erano dotati di differenti punti di alimentazione; 4) che aveva richiesto immediatamente ai tesserati dell’Asd Mesagne Calcio 2011 di ripristinare le condizioni di luminosità precedenti: gli veniva risposto che non era possibile ripristinarle, in quanto il quadro/generatore era ubicato in posto diverso dagli spogliatoi; 5) che, pertanto, l’arbitro non ha potuto verificare che sia stato effettivamente fatto tutto il possibile o anche solo che qualcuno si sia realmente adoperato per risolvere il problema e ripristinare l’illuminazione.
alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro questo Giudice ritiene che la società Asd Mesagne Calcio 2011 – attraverso contegni commissivi e/o omissivi – debba essere ritenuta responsabile oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, impedendone la conclusione ex art. 17 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva.
Tanto premesso
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dall’Usd Alto Tavoliere San Severo e, per l’effetto, di comminare all’Asd Mesagne Calcio 2011 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ex art. 17 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.
SOCIETÀ
San Severo: ammenda di 200 euro. (“Propri tifosi lanciavano due pietre dalla tribuna senza conseguenze“).
Mesagne: perdita della gara (Vedi delibera su riportata) e ammenda di 50 euro. (“Per carenza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale“).
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Prete (San Severo), Quarta (Brindisi), Boualam (Mesagne), Leone (Molfetta Sportiva): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Carrozza (Gallipoli): squalifica per due gare.
Varsi (Barletta), Diarrassouba (Vigor Trani): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).