Re: Lega Nazionale Dilettanti
Inviato: 17 novembre 2023, 15:09
Non sapevo dove mettere questa fantastica notizia di Giustizia Sportiva, dal Comunicato di ieri del Comitato Regionale Lombardo. Se non va qua, mi si dica dove. Grazie.
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9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL
Riunione del 09.11.2023
Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)
Deferimento della Procura Federale Prot.1052 datato 17.10.2023 nei confronti di:
· Nicola d’Angelo all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per la A.C.D. Celtica, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, inoltrato al Comitato Regionale Lombardia la propria domanda di ammissione al Corso di Allenatori Dilettanti Regionale – Licenza D di cui al Comunicato Ufficiale n. 306 – 2022/2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C., unitamente all'autocertificazione “Allegato C” afferente la propria pregressa attività di calciatore firmata digitalmente in data 8.4.2023, attestando in maniera non veritiera di aver preso parte a più gare ufficiali nel corso dei campionati delle stagioni sportive da quella 1996 – 1997 a quella 2013 – 2014, in quanto lo stesso non è mai stato tesserato in qualità di calciatore, né ha mai preso parte alle gare disputate dalle squadre a cui si riferiscono le predette dichiarazioni rese in autocertificazione;
· la società A.C.D. Celtica, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicola d’Angelo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:
premesso che
alla riunione del 09.11.2023 sono comparsi:
- il deferito Nicola D’Angelo, il quale dichiarava di presenziare sia in proprio sia in qualità di vice presidente della società deferita dotato di potere di firma e, pertanto, anche in nome e per conto della ACD Celtica;
- per la Procura Federale l’Avv. Francesco Vignoli.
Viene aperto il dibattimento dando la parola al deferito Nicola d’Angelo il quale riporta che, in fase di audizione con la procura, nel corso delle indagini, ha risposto dettagliatamente senza mai essere generico e senza dichiarare il falso. Il D’Angelo dichiarava poi che la frequentazione del corso allenatori ha richiesto un rilevante sacrificio personale e che il mancato riscontro della propria posizione da calciatore può essere dovuto ad un'errata indicazione o trascrizione del proprio cognome da parte degli organi federali addetti alla verifica che si presterebbe a facili errori (D’Angelo, oppure d’Angelo, scritto in modi diversi).
Il deferito conferma di aver giocato a calcio per diversi anni e di aver subito anche gravi infortuni dovuti all'attività calcistica, quali la rottura del crociato per ben tre volte.
Il deferito, in ogni caso contesta la sanzione richiesta dalla Procura Federale ritenendola eccessivamente gravosa e sproporzionata.
A domanda del Tribunale il deferito rispondeva di aver giocato a calcio in Lombardia negli anni dal 1994 al 2008 nel Meda, Real Milano, Rhodense, Oggiano, e da bambino nel Cologno, nel S. Maurizio ed Enotria, nel ruolo di trequartista.
Il deferito quindi ricusava l'incolpazione e confermava la veridicità della propria autodichiarazione, richiedendo il proprio proscioglimento.
Il rappresentante della Procura, avv. Vignoli, si riportava integralmente al deferimento ed agli atti di indagine contenuti nel fascicolo della Procura; evidenziava, altresì, che all'esito dell'istruttoria emergeva pacificamente e documentalmente la responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro ascritti e chiedeva pertanto l'applicazione delle seguenti sanzioni:
· per il sig. Nicola d’Angelo, 1 (uno) anno di inibizione;
· per la A.C.D. Celtica, € 700,00 di ammenda.
osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte emerge in maniera chiara ed incontestabile che il sig. Nicola d’Angelo, all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per la A.C.D. Celtica, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, abbia inoltrato al Comitato Regionale Lombardia la propria domanda di ammissione al Corso di Allenatori Dilettanti Regionale – Licenza D di cui al Comunicato Ufficiale n. 306 – 2022/2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C., unitamente all'autocertificazione “Allegato C” afferente la propria pregressa attività di calciatore firmata digitalmente in data 8.4.2023, attestando in maniera non veritiera di aver preso parte a più gare ufficiali nel corso dei campionati delle stagioni sportive da quella 1996 – 1997 a quella 2013 – 2014, in quanto lo stesso non è mai stato tesserato in qualità di calciatore, né ha mai preso parte alle gare disputate dalle squadre a cui si riferiscono le predette dichiarazioni rese in autocertificazione
Sulla base delle indagini svolte rilevano molto chiaramente le non veritiere dichiarazioni del d’Angelo.
Lo stesso deferito riferisce di:
· non avere documentazione attestante il proprio passato da calciatore in quanto sarebbe stata persa durante i vari traslochi effettuati;
· di non avere testimoni che possano confermare la sua qualifica di calciatore nelle società elencate in autodichiarazione e di non ricordare i nomi di nessuno dei suoi allenatori;
· di non aver conservato fotografie da calciatore, oltre che medaglie e coppe essendo “materiali scadenti che si ossidano”.
Preso atto di tali dichiarazioni, la Procura federale richiedeva i recapiti di tutte le società indicate dal d’Angelo in autocertificazione. Le società interpellate così riferivano:
· GS Arconatese: nessun ricordo di Nicola d’Angelo anche dopo aver consultato il Direttore sportivo e l'Allenatore dell'epoca, né vi è traccia di documentazione cartacea del medesimo;
· ASD Real Milano: l'attuale presidente Di Pasquale Pierangelo era, all'epoca indicata dal d’Angelo, giocatore della prima squadra ma non si ricorda del d’Angelo. Inoltre non c'è documentazione cartacea;
· Brera Calcio: da approfondimenti non risulta alcun calciatore o collaboratore con le generalità del deferito;
· ASD Meda 1913: non risulta alcun Nicola d’Angelo che abbia giocato nella loro società. Il tecnico dell'epoca indicata dal d’Angelo, Cesana Fabrizio, dichiara di non averlo mai sentito nominare;
· U.S. Folgore Caratese ex ASD: tra le fotografie disponibili non risulta alcuna immagine utile, oltre a non esserci documentazione del periodo indicato;
· FCD Rhodense: da controlli effettuati il d’Angelo non risulta mai essere stato tesserato per la medesima società;
· USD Brianza Olginatese: dopo attenta analisi della loro documentazione non risulta che il d’Angelo sia mai stato tesserato per loro. Anche i tecnici che hanno allenato la prima squadra nel periodo indicato dal deferito dichiarano di non conoscerlo.
Da ultimo, anche in sede di audizione dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il d’Angelo dichiarava di aver giocato dal 1994 al 2008, mentre nell'autocertificazione Allegato C” afferente la propria pregressa attività di calciatore firmata digitalmente in data 8.4.2023 e nel corso delle indagini della Procura Federale dichiarava di aver giocato dal 1996 al 2014.
La Società deferita risponde, come in incolpazione, a titolo di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dele condotte del proprio tesserato. Si ritiene però di contenere la sanzione pecuniaria in misura meno afflittiva rispetto alla richiesta dell’Organo requirente.
Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
1. il sig. Nicola d’Angelo alla sanzione di 1 (uno) anno di inibizione;
2. la società A.C.D. Celtica al pagamento di € 500,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.
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9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL
Riunione del 09.11.2023
Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)
Deferimento della Procura Federale Prot.1052 datato 17.10.2023 nei confronti di:
· Nicola d’Angelo all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per la A.C.D. Celtica, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, inoltrato al Comitato Regionale Lombardia la propria domanda di ammissione al Corso di Allenatori Dilettanti Regionale – Licenza D di cui al Comunicato Ufficiale n. 306 – 2022/2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C., unitamente all'autocertificazione “Allegato C” afferente la propria pregressa attività di calciatore firmata digitalmente in data 8.4.2023, attestando in maniera non veritiera di aver preso parte a più gare ufficiali nel corso dei campionati delle stagioni sportive da quella 1996 – 1997 a quella 2013 – 2014, in quanto lo stesso non è mai stato tesserato in qualità di calciatore, né ha mai preso parte alle gare disputate dalle squadre a cui si riferiscono le predette dichiarazioni rese in autocertificazione;
· la società A.C.D. Celtica, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicola d’Angelo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:
premesso che
alla riunione del 09.11.2023 sono comparsi:
- il deferito Nicola D’Angelo, il quale dichiarava di presenziare sia in proprio sia in qualità di vice presidente della società deferita dotato di potere di firma e, pertanto, anche in nome e per conto della ACD Celtica;
- per la Procura Federale l’Avv. Francesco Vignoli.
Viene aperto il dibattimento dando la parola al deferito Nicola d’Angelo il quale riporta che, in fase di audizione con la procura, nel corso delle indagini, ha risposto dettagliatamente senza mai essere generico e senza dichiarare il falso. Il D’Angelo dichiarava poi che la frequentazione del corso allenatori ha richiesto un rilevante sacrificio personale e che il mancato riscontro della propria posizione da calciatore può essere dovuto ad un'errata indicazione o trascrizione del proprio cognome da parte degli organi federali addetti alla verifica che si presterebbe a facili errori (D’Angelo, oppure d’Angelo, scritto in modi diversi).
Il deferito conferma di aver giocato a calcio per diversi anni e di aver subito anche gravi infortuni dovuti all'attività calcistica, quali la rottura del crociato per ben tre volte.
Il deferito, in ogni caso contesta la sanzione richiesta dalla Procura Federale ritenendola eccessivamente gravosa e sproporzionata.
A domanda del Tribunale il deferito rispondeva di aver giocato a calcio in Lombardia negli anni dal 1994 al 2008 nel Meda, Real Milano, Rhodense, Oggiano, e da bambino nel Cologno, nel S. Maurizio ed Enotria, nel ruolo di trequartista.
Il deferito quindi ricusava l'incolpazione e confermava la veridicità della propria autodichiarazione, richiedendo il proprio proscioglimento.
Il rappresentante della Procura, avv. Vignoli, si riportava integralmente al deferimento ed agli atti di indagine contenuti nel fascicolo della Procura; evidenziava, altresì, che all'esito dell'istruttoria emergeva pacificamente e documentalmente la responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro ascritti e chiedeva pertanto l'applicazione delle seguenti sanzioni:
· per il sig. Nicola d’Angelo, 1 (uno) anno di inibizione;
· per la A.C.D. Celtica, € 700,00 di ammenda.
osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte emerge in maniera chiara ed incontestabile che il sig. Nicola d’Angelo, all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per la A.C.D. Celtica, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, abbia inoltrato al Comitato Regionale Lombardia la propria domanda di ammissione al Corso di Allenatori Dilettanti Regionale – Licenza D di cui al Comunicato Ufficiale n. 306 – 2022/2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C., unitamente all'autocertificazione “Allegato C” afferente la propria pregressa attività di calciatore firmata digitalmente in data 8.4.2023, attestando in maniera non veritiera di aver preso parte a più gare ufficiali nel corso dei campionati delle stagioni sportive da quella 1996 – 1997 a quella 2013 – 2014, in quanto lo stesso non è mai stato tesserato in qualità di calciatore, né ha mai preso parte alle gare disputate dalle squadre a cui si riferiscono le predette dichiarazioni rese in autocertificazione
Sulla base delle indagini svolte rilevano molto chiaramente le non veritiere dichiarazioni del d’Angelo.
Lo stesso deferito riferisce di:
· non avere documentazione attestante il proprio passato da calciatore in quanto sarebbe stata persa durante i vari traslochi effettuati;
· di non avere testimoni che possano confermare la sua qualifica di calciatore nelle società elencate in autodichiarazione e di non ricordare i nomi di nessuno dei suoi allenatori;
· di non aver conservato fotografie da calciatore, oltre che medaglie e coppe essendo “materiali scadenti che si ossidano”.
Preso atto di tali dichiarazioni, la Procura federale richiedeva i recapiti di tutte le società indicate dal d’Angelo in autocertificazione. Le società interpellate così riferivano:
· GS Arconatese: nessun ricordo di Nicola d’Angelo anche dopo aver consultato il Direttore sportivo e l'Allenatore dell'epoca, né vi è traccia di documentazione cartacea del medesimo;
· ASD Real Milano: l'attuale presidente Di Pasquale Pierangelo era, all'epoca indicata dal d’Angelo, giocatore della prima squadra ma non si ricorda del d’Angelo. Inoltre non c'è documentazione cartacea;
· Brera Calcio: da approfondimenti non risulta alcun calciatore o collaboratore con le generalità del deferito;
· ASD Meda 1913: non risulta alcun Nicola d’Angelo che abbia giocato nella loro società. Il tecnico dell'epoca indicata dal d’Angelo, Cesana Fabrizio, dichiara di non averlo mai sentito nominare;
· U.S. Folgore Caratese ex ASD: tra le fotografie disponibili non risulta alcuna immagine utile, oltre a non esserci documentazione del periodo indicato;
· FCD Rhodense: da controlli effettuati il d’Angelo non risulta mai essere stato tesserato per la medesima società;
· USD Brianza Olginatese: dopo attenta analisi della loro documentazione non risulta che il d’Angelo sia mai stato tesserato per loro. Anche i tecnici che hanno allenato la prima squadra nel periodo indicato dal deferito dichiarano di non conoscerlo.
Da ultimo, anche in sede di audizione dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il d’Angelo dichiarava di aver giocato dal 1994 al 2008, mentre nell'autocertificazione Allegato C” afferente la propria pregressa attività di calciatore firmata digitalmente in data 8.4.2023 e nel corso delle indagini della Procura Federale dichiarava di aver giocato dal 1996 al 2014.
La Società deferita risponde, come in incolpazione, a titolo di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dele condotte del proprio tesserato. Si ritiene però di contenere la sanzione pecuniaria in misura meno afflittiva rispetto alla richiesta dell’Organo requirente.
Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
1. il sig. Nicola d’Angelo alla sanzione di 1 (uno) anno di inibizione;
2. la società A.C.D. Celtica al pagamento di € 500,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.