Limiti di eta' , under in campo, liste squadre, squalifiche

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ars72
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Limiti di età e under in campo

Messaggio da ars72 »

secondo me guarda..a campionato concluso la Disciplinare nn se l'e' sentita di dare lo 0-3 in una partita vinta 4-1 perchè con la sconfitta l'Affile sarebbe retrocesso in Seconda Categoria..quando afferma Non appare a questa Commissione che con il risultato di 4 – 1 in favore della Società AFFILE, ci siano elementi tali da poter giudicare non valida la gara in oggetto mi da questa sensazione..

Del resto se uno va a stringere col Calenzano il Gavorrano ha effettuato il cambio all'ultimo minuto ed il calciatore entrato neanche ha toccato palla...
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ars72
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Limiti di età e under in campo

Messaggio da ars72 »

La Commissione Disciplinare Territoriale toscana ha punito alcune società per irregolarità nei tesseramenti di baby calciatori 16enni e per aver omesso cautela, controllo e vigilanza sulla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenne, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica dello stesso, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.” :trentasette punti complessivi di penalizzazione per le squadre giovanili delle società ritenute colpevoi delle mancanze imputate, ovvero DLF Firenze, Maliseti, Lastrigiana, San Donato Tavanelle, Virtus Poggibonsi, Certaldo e Montelupo. Squalifiche per centoventi mesi complessivi comminate ai dirigenti, e ventiseimila euro di ammende per le società stesse.
Le penalizzazioni sono state inferte nei campionati di appartenenza per categorie ( allievi e giovanissimi ).

Ulteriori info :

http://ilcorrierelaziale.it/tags/news/l ... ione-disci
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ars72
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da ars72 »

G.S. 10/11/10

Olympia Agnonese- Rimini 0-3 tav.:


POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE – A.C. RIMINI 1912 GARA DEL 31 OTTOBRE 2010:
Il Giudice Sportivo
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.C. RIMINI 1912";
esaminate le controdeduzioni inviate dalla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE"
osserva:
la "A.C. RIMINI 1912" chiede che alla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per violazione di quanto previsto dal C.U. n.1 dell'1 luglio 2010 del Comitato Interregionale.
A sostegno del reclamo la "A.C. RIMINI 1912" deduce:
- che nel corso della gara di cui all'oggetto la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" ha schierato in campo un numero di calciatori "giovani" inferiore a quello previsto dal suindicato Comunicato. In particolare, al 27° minuto del primo tempo, era uscito dal terreno di giuoco il calciatore numero 1, Pezzone Francesco, classe 1992, ed era entrato in sua sostituzione il calciatore numero 12, Zoghaib Luca, classe 1990;
- che da quel momento non veniva rispettata la regola stabilita dal Comitato Interregionale con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1 luglio 2010, regola che impone che sin dall'inizio della gara, e per l'intera durata della stessa, siano schierati in campo, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:
- uno, nato dal 1° gennaio 1990 in poi;
- due, nati dal 1° gennaio 1991 in poi;
- uno, nato dal 1° gennaio 1992 in poi.
La "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" con le proprie controdeduzioni chiede, in via preliminare, che il reclamo sia dichiarato inammissibile per essere stato proposto da soggetto non legittimato e per non essere stata la relativa tassa trasmessa entro il termine di cui all'art. 29, 8° comma, lettera b.
Nel merito deduce che l'episodio contestato dalla reclamante si era verificato e sviluppato durante una interruzione del giuoco protrattasi per vari minuti.
Va preliminarmente rilevata la ammissibilità del reclamo. Esso infatti risulta sottoscritto sia dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale signor Paoloni Gianluca, con tale qualifica menzionato nella distinta consegnata all'Arbitro (distinta recante la sua firma accanto a quella del Direttore di Gara) sia dal Presidente della Società signor Armati Biagio.
Risulta pertanto pienamente rispettata la norma di cui all'art. 33, 1° e 2° comma C.G.S.
Quanto alla questione relativa al versamento della tassa di reclamo, va detto che la società reclamante ha comunque tempestivamente dato disposizioni di addebito della stessa in conto campionato come da documentazione in atti. Tale disposizione, per costante giurisprudenza, è sostitutiva del materiale versamento della tassa stessa.
57
Venendo ora ad esaminare la questione sollevata dalla società reclamante - questione che, vertendosi in tema di posizione irregolare dei calciatori, questo Giudice, anche in presenza di una causa di inammissibilità, sarebbe stato comunque tenuto ad esaminare d'ufficio ai sensi dell'art. 29, commi 7° e 8° lettera a) C.G.S. - rileva questo Giudice che il reclamo è fondato.
Ed invero, la circostanza di fatto addotta dalla "A.C. RIMINI 1912" a sostegno del proposto reclamo, quella relativa cioè alla sostituzione da parte della "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" del calciatore numero 1 con il calciatore numero 12, trova puntuale ed univoco riscontro nel referto arbitrale, nel quale si precisa che il calciatore (portiere) subentrante, ricevuto l'assenso del direttore di gara, era entrato nel terreno di giuoco e, percorsi circa 50 metri, si era portato nella zona di sua competenza, in tal modo concretizzandosi a tutti gli effetti la sostituzione. La regola n. 3 del regolamento del giuoco del calcio stabilisce infatti:
- che il calciatore subentrante può entrare nel terreno di giuoco solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito e dopo avere ricevuto assenso da parte dell'Arbitro;
- che il subentrante deve entrare nel terreno di giuoco durante una interruzione di giuoco;
- che la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno di giuoco;
- che il subentrante diventa calciatore e quello sostituito cessa di esserlo.
Orbene, tutte le condizioni innanzi esposte si sono verificate nel caso che ne occupa - nessuna rilevanza a tal fine rivestendo la circostanza che il giuoco non fosse ripreso - con la conseguenza che, in esito alla sostituzione del calciatore n. 1 con il calciatore n. 12, la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" si è trovata ad impiegare i seguenti calciatori giovani:
- numero 12 ZOGHAI LUCA, classe 1990
- numero 3 IANNITI MATTEO, classe 1991
- numero 7 DE STEFANO CARMINE, classe 1992
- numero 8 DI LULLO PASQUALE, classe 1990;
in tal modo schierando in campo un calciatore in meno rispetto alla fascia di età "nato dal 1° gennaio 1991 in poi".
Ne consegue che, ai sensi dell'art.29, comma 7°, e dell'art. 17, comma 5°, lettera a, del C.G.S., avendo la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare non avendo titolo per prendervi parte, alla stessa va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto con il seguente punteggio: "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" - "A.C. RIMINI 1912" 0-3;3) di non addebitare la tassa di reclamo.ars72

-----------------------

Si può impugnare una decisione del genere?
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distintoRN
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da distintoRN »

ars72 ha scritto:G.S. 10/11/10

Olympia Agnonese- Rimini 0-3 tav.:


POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE – A.C. RIMINI 1912 GARA DEL 31 OTTOBRE 2010:
Il Giudice Sportivo
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.C. RIMINI 1912";
esaminate le controdeduzioni inviate dalla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE"
osserva:
la "A.C. RIMINI 1912" chiede che alla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per violazione di quanto previsto dal C.U. n.1 dell'1 luglio 2010 del Comitato Interregionale.
A sostegno del reclamo la "A.C. RIMINI 1912" deduce:
- che nel corso della gara di cui all'oggetto la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" ha schierato in campo un numero di calciatori "giovani" inferiore a quello previsto dal suindicato Comunicato. In particolare, al 27° minuto del primo tempo, era uscito dal terreno di giuoco il calciatore numero 1, Pezzone Francesco, classe 1992, ed era entrato in sua sostituzione il calciatore numero 12, Zoghaib Luca, classe 1990;
- che da quel momento non veniva rispettata la regola stabilita dal Comitato Interregionale con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1 luglio 2010, regola che impone che sin dall'inizio della gara, e per l'intera durata della stessa, siano schierati in campo, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:
- uno, nato dal 1° gennaio 1990 in poi;
- due, nati dal 1° gennaio 1991 in poi;
- uno, nato dal 1° gennaio 1992 in poi.
La "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" con le proprie controdeduzioni chiede, in via preliminare, che il reclamo sia dichiarato inammissibile per essere stato proposto da soggetto non legittimato e per non essere stata la relativa tassa trasmessa entro il termine di cui all'art. 29, 8° comma, lettera b.
Nel merito deduce che l'episodio contestato dalla reclamante si era verificato e sviluppato durante una interruzione del giuoco protrattasi per vari minuti.
Va preliminarmente rilevata la ammissibilità del reclamo. Esso infatti risulta sottoscritto sia dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale signor Paoloni Gianluca, con tale qualifica menzionato nella distinta consegnata all'Arbitro (distinta recante la sua firma accanto a quella del Direttore di Gara) sia dal Presidente della Società signor Armati Biagio.
Risulta pertanto pienamente rispettata la norma di cui all'art. 33, 1° e 2° comma C.G.S.
Quanto alla questione relativa al versamento della tassa di reclamo, va detto che la società reclamante ha comunque tempestivamente dato disposizioni di addebito della stessa in conto campionato come da documentazione in atti. Tale disposizione, per costante giurisprudenza, è sostitutiva del materiale versamento della tassa stessa.
57
Venendo ora ad esaminare la questione sollevata dalla società reclamante - questione che, vertendosi in tema di posizione irregolare dei calciatori, questo Giudice, anche in presenza di una causa di inammissibilità, sarebbe stato comunque tenuto ad esaminare d'ufficio ai sensi dell'art. 29, commi 7° e 8° lettera a) C.G.S. - rileva questo Giudice che il reclamo è fondato.
Ed invero, la circostanza di fatto addotta dalla "A.C. RIMINI 1912" a sostegno del proposto reclamo, quella relativa cioè alla sostituzione da parte della "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" del calciatore numero 1 con il calciatore numero 12, trova puntuale ed univoco riscontro nel referto arbitrale, nel quale si precisa che il calciatore (portiere) subentrante, ricevuto l'assenso del direttore di gara, era entrato nel terreno di giuoco e, percorsi circa 50 metri, si era portato nella zona di sua competenza, in tal modo concretizzandosi a tutti gli effetti la sostituzione. La regola n. 3 del regolamento del giuoco del calcio stabilisce infatti:
- che il calciatore subentrante può entrare nel terreno di giuoco solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito e dopo avere ricevuto assenso da parte dell'Arbitro;
- che il subentrante deve entrare nel terreno di giuoco durante una interruzione di giuoco;
- che la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno di giuoco;
- che il subentrante diventa calciatore e quello sostituito cessa di esserlo.
Orbene, tutte le condizioni innanzi esposte si sono verificate nel caso che ne occupa - nessuna rilevanza a tal fine rivestendo la circostanza che il giuoco non fosse ripreso - con la conseguenza che, in esito alla sostituzione del calciatore n. 1 con il calciatore n. 12, la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" si è trovata ad impiegare i seguenti calciatori giovani:
- numero 12 ZOGHAI LUCA, classe 1990
- numero 3 IANNITI MATTEO, classe 1991
- numero 7 DE STEFANO CARMINE, classe 1992
- numero 8 DI LULLO PASQUALE, classe 1990;
in tal modo schierando in campo un calciatore in meno rispetto alla fascia di età "nato dal 1° gennaio 1991 in poi".
Ne consegue che, ai sensi dell'art.29, comma 7°, e dell'art. 17, comma 5°, lettera a, del C.G.S., avendo la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare non avendo titolo per prendervi parte, alla stessa va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto con il seguente punteggio: "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" - "A.C. RIMINI 1912" 0-3;3) di non addebitare la tassa di reclamo.ars72

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Si può impugnare una decisione del genere?
sembra di no, da referto dell'arbitro l'Agnonese ha giocato per 4 minuti con soli 3 under, che in questi 4 minuti non si sia giocato poco importa perchè sono comunque minuti compresi nei 90 regolamentari,diverso discorso sarebbe stato se il tempo fosse stato fermo da cronometro (come nel basket)
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da dodemac »

Secondo me, che non sono un giudice sportivo, E' IMPUGNABILE. C'e qualche precedente dove non e stata data sconfitta perche per qualche motivo il calciatore in campo non ha influito nel gioco, ma ora non mi ricordo i dettagli. Informati.
IO NON SONO DACCORDO EH, nel senso che queste decisione devono essere SI o NO, il NI non puo essere ammesso. La la giustizia sportiva come sappiamo ha qualche piccola falla come quella ordinaria e quindi se volete provare... per me il fatto che il gioco in questi minuti non sia ripreso non e cosi "cosa da poco"...
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da ars72 »

FRANCAVILLA CALCIO (BR) – ARS ET LABOR GROTTAGLIE GARA DELL’8 DICEMBRE 2010:


Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo proposto dalla Società ARS ET LABOR GROTTAGLIE
osserva in via preliminare
di dovere esaminare d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, la questione oggetto del reclamo nonostante la tardività dello stesso (per essere pervenuto oltre il termine dei tre giorni dallo svolgimento della gara) attenendo detta questione alla posizione irregolare di un calciatore (art. 29 commi 7 e 8, C.G.S.).


Giova ricordare che il Comitato Interregionale con il C.U. n. 1 ha stabilito che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età:
- 1 nato dall’1.1.1990 in poi;
- 2 nati dall’1.1.1991 in poi;
- 1 nato dall’1.1.1992 in poi.
Ciò detto, risulta dal referto arbitrale relativo alla gara di cui all'oggetto:
- che la Società FRANCAVILLA CALCIO ha schierato in campo, sin dall’inizio, sei calciatori "giovani" (Cito classe 1990, Schirinzi classe 1990, Napolitano classe 1990, Ricci classe 1992, Leggiero classe 1992 , Misuraca classe 1993);
- che nel corso del primo tempo uno dei predetti calciatori "giovani" (Napolitano classe 1990) veniva espulso;
- che, al 21° del secondo tempo, uno dei calciatori "giovani" (Leggiero classe 1992) veniva sostituito con un calciatore "non giovane" (classe 1983). Da quel momento, quindi, la squadra si trovava ad impiegare calciatori "giovani" rientranti nelle seguenti fasce d’età:
- 2 calciatori nati dall’1.1.1990 in poi;
- 2 calciatori (quelli di classe 92 e 93) nati dall’1.1.1991 in poi.
Con la conseguenza di trovarsi con due calciatori di fascia d’età "1.1.1990 in poi" (in numero cioè superiore al limite prescritto), due calciatori di fascia d’età "1.1.1991 in poi", ma senza un calciatore di fascia d’età "1.1.1992 in poi".
Ritiene questo Giudice che, a seguito della sostituzione, la Società FRANCAVILLA CALCIO sia incorsa nella violazione del disposto del succitato C.U. n.1.
Detto Comunicato stabilisce che, qualora si proceda a sostituzioni, queste debbano essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età o ad altra fascia d’età temporalmente successiva.
Eccezione al principio su enunciato è il caso delle espulsioni dal campo di "calciatori giovani". Detto evento, secondo quanto espressamente previsto alla lettera C, quarto comma del succitato C.U., non esplica alcuna influenza ai fini in questione, nel senso che anche quando da tali espulsioni consegua la presenza durante la gara di un numero di "calciatori giovani" inferiore ai limiti prescritti, ciò non comporta violazione del succitato C.U..
Una gara deve intendersi cioè regolarmente disputata anche senza la presenza di alcuno dei calciatori giovani per essere stati tutti espulsi.
Evidente è la "ratio" della norma.
L’espulsione dal campo del calciatore "giovane" è evento non prevedibile al momento dell’inizio della gara e come tale inidoneo ad influire sul limite di partecipazione. La sostituzione, che consiste in un atto
119
volontario, deve effettuarsi nel rispetto dell’obbligo di impiegare quel numero di calciatori "giovani" di cui al succitato C.U. non potendosi rimettere alla discrezionalità delle squadre di influire sui limiti delle fasce d’età da detto C.U. fissati
A nulla rileva che inizialmente la Società FRANCAVILLA CALCIO abbia schierato in campo 1 calciatore "giovane" (classe 90) in più del numero prescritto per quella fascia d’età, imponendo il C.U. succitato l'obbligo del rispetto dei limiti fissati per ciascuna fascia d’età.
L'avere la Società FRANCAVILLA CALCIO fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo per prendervi parte comporta per la stessa la punizione sportiva della perdita della gara.
P.Q.M
- dichiara di infliggere alla Società FRANCAVILLA CALCIO la perdita della gara di cui all'oggetto con il punteggio di 0-3
[/b][/u]....

Ma quello che mi chiedo..il Giudice Sportivo procede mai "d'ufficio " in questi casi??
O solo in caso di reclami tardivi
Dove sta la "tardività" del reclamo se tanto poi comunque il G.S. può procedere d'ufficio??
Io posso fare il reclamo pure dopo 3 mesi allora..tanto il G.S. procede d'ufficio
..
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da dodemac »

Per ogni referto che il GS legge, ci sono due distinte. Se leggi 1000 referti, hai 2000 distinte = 3000 cose da leggere. Quindi ne leggi solo 1000, confidando che eventuali irregolarita presenti nei 2000 fogli che non hai letto ti siano "soffiate". Se te le soffiano in tempi leciti procedi su richiesta di parte, e te le soffiano in tempi non leciti, ormai ne sei al corrente e quindi procedi d'ufficio perche hai il dovere di farlo.
Possiamo discutere ore sul fatto che questa possa essere considerata giustizia uniforme. Ma è altrettanto vero che il 99,5% delle cagate vengono reclamate per tempo.
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Re: Limiti di età, under in campo, liste squadre

Messaggio da ars72 »

Giocatore che sulla lista risulta anche assistente di parte: niente 0-3 , solo squalifica per il calciatore e per il dirigente accompagnatore

dal CU CrLazio 126/11


CANTALUPO - ATLETICO TRIESTE

Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 124 del 31/3/2011
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società CANTALUPO e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto la Società ATLETICO TRIESTE al 35' del secondo tempo sostituiva il calciatore n. 8 RITA Matteo con il calciatore n. 15 FARCOMENI Cristiano che sulla lista risulta facente funzione anche di assistente di parte.
- Per l'effetto richiede la punizione sportiva a carico della Società ATLETICO TRIESTE avvalendosi di quanto previsto dalla regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio che recita testualmente:
"Un calciatore che inizia la gara con funzione di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore".
Il reclamo non può essere accolto, anche se dagli atti ufficiali risultano effettivamente accaduti i fatti descritti.
Va preliminarmente detto che la regola 6 del RGC afferma quanto riferito dalla reclamante. Nella giurisprudenza sportiva resta confermato che per le Società che trasgrediscono tale norma non è prevista la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara bensì si applica l'art. 17 comma 6 del CGS che recita:
"Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della Società, dell'inibizione temporanea del dirigente accompagnatore, della squalifica a carico del calciatore”
. Tale orientamento è ribadito dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio con il C.U. n. 96 del 27.1.2011
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società CANTALUPO;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
CANTALUPO - ATLETICO TRIESTE 1-1;
3) di comminare la sanzione di euro 150,00 alla Società ATLETICO TRIESTE;
4) di comminare l'inibizione al dirigente Sig. DESIDERI Fabio (ATLETICO TRIESTE) fino al 6.5.2011
5) di squalificare il calciatore FARCOMENI Cristiano (ATLETICO TRIESTE) per una gara effettiva.
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Re: Limiti di età, under in campo, liste squadre

Messaggio da dodemac »

Stavo cercando di ricordarmi se quella sostituizione puo/deve essere impedita dall'arbitro o se la deve lasciare fare e refertarla cosi come avviene se una societa volesse fare 5-6-7 ecc sostituizioni... vedro di aggiornarmi...
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Re: Limiti di età, under in campo, liste squadre

Messaggio da ars72 »

in questo caso invece è stata decisa la ripetizione della gara...

1a Categoria Lazio:

SANTOPADRE - CEPRANO CALCIO

Il Giudice Sportivo
- Esaminato il reclamo proposto nei termini dalla Società CEPRANO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento per errore tecnico incorso all'arbitro, in quanto lo stesso, dopo aver allontanato l'assistente di parte sig. REA Onorio (Ceprano) per proteste nei suoi confronti, avrebbe preteso che il ruolo di assistente lo assumesse un calciatore in elenco.

Per l'effetto chiede la ripetizione della gara.
- Esaminati gli atti ufficiali, si rileva che l'arbitro ha ammesso, quanto ha denunziato la reclamante, incorrendo ad un errore tecnico, trasgredendo quanto previsto dal regolamento del Giuoco del Calcio.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. C
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società CEPRANO;
2) di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti per la ripetizione della gara
3) di non addebitare la tassa reclamo.

...........

erroraccio tecnico dell'arbitro direi... //11 giusto Dodemac ?!
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Re: Limiti di età, under in campo, liste squadre

Messaggio da dodemac »

ARS, ti invito a postare il CU completo (se c'e... come spero), perche senno c'e da mettersi le mani nei capelli.
Il regolamento del gioco del calcio, Regola 6 pag 83 dice quanto segue.

Assistente di parte
1) Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le società sono
tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore
o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica.
La funzione di assistente di parte dell’arbitro è considerata, ai fini disciplinari,
come partecipazione alla gara.
2) Non possono fungere da assistenti di parte tesserati di età inferiore a quella
stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.
3) All’arbitro non è consentito sostituire gli assistenti di parte con colleghi arbitri
non designati ufficialmente.
4) Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può,
nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha
valore per l’attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico). Per
contro, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato
delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso.

5) È inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della FIGC colpiti
da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente
di parte dell’arbitro fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro
inflitta, a pena di inasprimento della stessa.

Nel caso descritto come lo hai descritto tu, io di errori tecnici non ne vedo. A meno che la societa non volesse farlo fare a un dirigente/mister/massaggiatore/medico e l'arbitro li ha obbligati a farlo fare a un CALCIATORE... ma allora lo devono scrivere perche è fondamentale.
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Re: Limiti di età, under in campo, liste squadre

Messaggio da ars72 »

E'tutto quello che ho postato..

Cmq è qui a pag. 10:

http://www.lnd.it/index.php?page=user.d ... level_id=8


a meno che nn abbia ordinato ad un calciatore di quelli in campo di assumere il ruolo di assistente di parte..Ma se le cose stanno come riporti tu bisognerebbe dirlo al Santopadre che la gara l'ha pure vinta 4-0 :)
dodemac
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Re: Limiti di età, under in campo, liste squadre

Messaggio da dodemac »

ars72 ha scritto:a meno che nn abbia ordinato ad un calciatore di quelli in campo di assumere il ruolo di assistente di parte
Che poi sarebbe abuso di potere ma non vietato dal regolamento...

Torniamo a noi. L'unica situazione in cui puo configurarsi l'errore tecnico è che l'arbitro abbia obbligato la societa a fornire un AA di parte GIOCATORE. Nel senso... il giocatore PUO FARE L'AA DI PARTE, a patto che sia sostituito se sta giocando, o a patto che non entri piu in campo dopo aver preso la bandiera in mano. Chiarito questo è evidente che pero possono fare gli AA di parte tutti i non giocatori che sono in distinta.
Se l'arbitro ha impedito cio, è errore tecnico.

A mio avviso, il CU (non e la prima volta) è mal stilato e lascia intendere che la partita si debba rigiocare perche un calciatore in distinta non puo fare l'AA, grande palla!
Ventidue gambe hanno loro; ventidue gambe abbiamo noi; il pallone è rotondo; la porta quadrata; l’arbitro è cornuto
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ars72
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Re: Limiti di età, under in campo, liste squadre

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ars72 ha scritto:Giocatore che sulla lista risulta anche assistente di parte: niente 0-3 , solo squalifica per il calciatore e per il dirigente accompagnatore

dal CU CrLazio 126/11


CANTALUPO - ATLETICO TRIESTE

Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 124 del 31/3/2011
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società CANTALUPO e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto la Società ATLETICO TRIESTE al 35' del secondo tempo sostituiva il calciatore n. 8 RITA Matteo con il calciatore n. 15 FARCOMENI Cristiano che sulla lista risulta facente funzione anche di assistente di parte.
- Per l'effetto richiede la punizione sportiva a carico della Società ATLETICO TRIESTE avvalendosi di quanto previsto dalla regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio che recita testualmente:
"Un calciatore che inizia la gara con funzione di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore".
Il reclamo non può essere accolto, anche se dagli atti ufficiali risultano effettivamente accaduti i fatti descritti.
Va preliminarmente detto che la regola 6 del RGC afferma quanto riferito dalla reclamante. Nella giurisprudenza sportiva resta confermato che per le Società che trasgrediscono tale norma non è prevista la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara bensì si applica l'art. 17 comma 6 del CGS che recita:
"Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della Società, dell'inibizione temporanea del dirigente accompagnatore, della squalifica a carico del calciatore”
. Tale orientamento è ribadito dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio con il C.U. n. 96 del 27.1.2011
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società CANTALUPO;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
CANTALUPO - ATLETICO TRIESTE 1-1;
3) di comminare la sanzione di euro 150,00 alla Società ATLETICO TRIESTE;
4) di comminare l'inibizione al dirigente Sig. DESIDERI Fabio (ATLETICO TRIESTE) fino al 6.5.2011
5) di squalificare il calciatore FARCOMENI Cristiano (ATLETICO TRIESTE) per una gara effettiva.
respinto anche il ricorso dalla CDT...


RECLAMO DELLA A.S.D. CANTALUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011
(Gara: CANTALUPO – ATLETICO TRIESTE del 27.3.2011 – Campionato I Categoria Lazio )

La Società CANTALUPO con il ricorso in parola intende contestare le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, relativamente alla gara in epigrafe, con il quale richiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società ATLETICO TRIESTE per aver sostituito, nel corso della medesima partita, un proprio calciatore RITA MATTEO con un altro – FARCOMENI CRISTIANO . indicato con funzioni di assistente di parte nella distinta di gara.
Il Giudice di prima istanza riteneva di non accogliere il ricorso, pur risultando dagli atti l’effettiva sussistenza della circostanza summenzionata, limitandosi alla applicazione non della Regola 6 del RGC – come richiesto dalla ricorrente – bensì dell’art. 17 comma 6 del C.G.S., in ordine al quale ha irrogato l’ammenda di € 150 alla Società ATLETICO TRIESTE, l’inibizione fino al 6.5.2011 al Dirigente DESIDERI FABIO e la squalifica per 1 gara al calciatore FARCOMENI CRISTIANO, entrambi della suddetta Società.
Nel ricorso avanzato , la Società CANTALUPO aggiunge ulteriori argomentazioni a sostegno della richiesta iniziale. Cita “in primis” un precedente con cui fu annullato un provvedimento della C.D. della Puglia, relativo ad un caso analogo a quello in esame e comminata la perdita della gara a carico della società che aveva utilizzato, come calciatore, un tesserato indicato come “assistente di parte” nella distinta.
Altresì elenca alcune circostanze occorse nella partita in parola, utili – a suo parere – a convalidare le proprie tesi volte ad ottenere la vittoria a tavolino.
In proposito afferma che – al momento della sostituzione del calciatore “giovane “ RITA – l’ATLETICO TRIESTE si veniva a trovare con soltanto 2 calciatori giovani in campo e pertanto inseriva il FARCOMENI, al fine verosimilmente di rispettare la regole dei 3 giovani sempre presenti in campo.
Continua la ricorrente, sostenendo che la Società avversaria avrebbe dovuto proseguire l’incontro in 10 uomini, avendo esaurito il numero di calciatori giovani a disposizione, non potendo considerare utilizzabile il FARCOMENI, deputato sin dall’inizio a svolgere le mansioni di assistente di parte.
Lamenta infine anche il comportamento del Direttore di gara che – a suo dire – avrebbe dovuto richiedere – in sede di preventiva verifica della distinta di gara – le intenzioni della Società circa l’utilizzo del FARCOMENI quale calciatore o assistente di parte, essendo stato indicato nella suddetta distinta, in entrambe le mansioni succitate, circostanza, come noto, in contrasto con le norme vigenti e pertanto provvedendo a depennarlo dalla funzione non interessata.
Alla luce di tali argomentazioni la Società reclamante invoca la sanzione, a carico dell’ATLETICO TRIESTE, della perdita della gara a tavolino o in subordine la ripetizione dell’incontro, causa errore tecnico dell’arbitro.
La questione appare particolarmente complessa e controversa nei precedenti della Giurisprudenza Federale. Vi è da premettere che il Giudice di primo grado si è uniformato ai recenti precedenti della Commissione Disciplinare che, in analoga fattispecie, con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale 108 del 21-5-2009, ha ritenuto applicabile il comma 6 del più volte citato articolo 17 del CGS e quindi non ha applicato alla società responsabile la punizione sportiva della perdita della gara ma solo una sanzione pecuniaria. Peraltro in delibere più datate della CAF relative alle stagioni 2003-2004 e 2004-2005 la questione era stata affrontata e risolta con decisioni dal contenuto, almeno apparentemente, opposto, in quanto l’Organo di ultima istanza ha in un caso confermato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che aveva applicato la sanzione pecuniaria e nell’altro ha invece applicato la punizione sportiva della perdita della gara (cfr C.U. 26 stagione 2003-2004 e CU 40 stagione 2004-2005). Dopo approfondito esame la Commissione Disciplinare ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già espresso per le seguenti considerazioni. Va innanzitutto affermato che nella distinta di gara il calciatore in questione risulta inserito sia come assistente di parte che come calciatore di riserva e ciò in contrasto con le norme che vietano che il calciatore a disposizione possa essere indicato come assistente di parte in quanto, a mente della norma citata le due funzioni non possono coesistere. Il tesserato aveva cioè una incapacità relativa a svolgere tale incombenza dall’inizio della gara in quanto indicato come calciatore. Sussiste quindi la violazione punita dall’articolo 17 comma 6 del CGS in quanto il calciatore in questione, pur astrattamente idoneo a svolgere le funzioni di assistente di parte, non lo era nella circostanza concreta in quanto indicato in distinta come calciatore di riserva. Non va invece applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’articolo 17 comma 5 del CGS in quanto tale sanzione ben più grave punisce la società che utilizzi quali assistenti soggetti squalificati (calciatori) inibiti (dirigenti) o che comunque non abbiano titolo intendendo come tali soggetti che siano privi permanentemente dei requisiti per svolgere l’incombente in quanto non in regola con il tesseramento federale per la società. Tale interpretazione è suffragata dalla costante applicazione dell’articolo 17 comma 1 e non comma 5 alle fattispecie che vedono l’irregolare partecipazione alla gara di calciatori astrattamente in regola con il tesseramento ma che non potevano concretamente prendervi parte per condizioni soggettive od oggettive specifiche, quali la sostituzione oltre il numero consentito, la partecipazione di un numero di fuori quota superiore a quanto previsto per la categoria od, ancora, di un numero di calciatori giovani inferiore a quanto obbligato. La ratio del comma 6 è invece quella di punire con la più lieve sanzione soggetti che, pur non in posizione di squalifica e regolarmente tesserati, non siano idonei per altri motivi a svolgere l’incombenza. Quindi a tutte le situazioni che non attengano a soggetti in corso di provvedimento disciplinare ovvero permanentemente ed ontologicamente inidonei a svolgere l’incombenza vanno applicate le sanzioni previste dal comma 6, come correttamente il Giudice di primo grado ha fatto. In buona sostanza la prima irregolarità fu quella dell’utilizzazione del calciatore di riserva come assistente di parte ed è questa che va punita secondo regolamento, mentre regolare fu poi l’utilizzazione del tesserato come calciatore conformemente all’iscrizione come calciatore di riserva in distinta. Il reclamo va quindi respinto e va confermata integralmente la delibera impugnata.
La Commissione Disciplinare territoriale, per questi motivi
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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ars72
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Re: Limiti di età, under in campo, liste squadre

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Under 16 in campo senza autorizzazione:

gara di Promozione lazio:

REAL CASAMARI - PRO CALCIO FONDI
Il Giudice Sportivo
- Esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini previsti dalla Società PRO CALCIO FONDI e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore PAGLIAROLI NICOLA (REAL CASAMARI) poiché sprovvisto di autorizzazione del Comitato Regionale Lazio non avendo il medesimo compiuto il sedicesimo anno di età come previsto dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.
Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è fondato, infatti la Società REAL CASAMARI, nella gara in epigrafe ha schierato in campo il calciatore PAGLIAROLI NICOLA senza che la stessa avesse provveduto a farne richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale Lazio non avendo il calciatore compiuto il 16° anno di età, (data di nascita 30.11.1995).
Considerato che la Società REAL CASAMARI non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 34 comma 3 delle NOIF commi a) e 3) ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. a) del CGS.
PQM
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società PRO CALCIO FONDI
2) di comminare alla Società REAL CASAMARI la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 200.
3) di inibire il dirigente accompagnatore DE GASPERIS ALBANO (REAL CASAMARI) fino al 7.10.2011 4) si restituisce la tassa reclamo.
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