Limiti di eta' , under in campo, liste squadre, squalifiche

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ars72
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Limiti di eta' , under in campo, liste squadre, squalifiche

Messaggio da ars72 »

Una sentenza discutibile.

Dal C.U. 128 del 22/4/2010 del CR Lazio

GARE DI PRIMA CATEGORIA

AFFILE - PIBE DE ORO
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 124 del 15/4/2010 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. ASD PIBE DE ORO e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto la Soc. AFFILE ha contravvenuto all'obbligo di schierare 3 giocatori nati dall'1/1/1986 asserendo che, come si evince dal rapportino di fine gara consegnato dall'arbitro alle Società, al 45+2 del II tempo “è stato sostituito il calciatore n° 10 DE SANTIS Paolo nato l'8/12/1986 con il n° 14 MANCINI Alessandro nato il 22/11/1982 chiedendo per l'effetto quanto previsto dal CGS”.
- Esaminati gli atti ufficiali si rileva che, effettivamente, l'arbitro sia sul referto di gara che sul rapportino di fine gara, ha riportato le sostituzioni così come ha fatto rilevare la reclamante. In calce al rapporto, l'arbitro dichiara quanto segue: "Al 48° del II tempo la Società di casa ha effettuato un cambio è uscito il giocatore n° 10 DE SANTIS Paolo ed è subentrato il n° 14 MANCINI Alessandro. Il subentrato ha portato il bigliettino con la sostituzione ma nel momento in cui lo ha consegnato la panchina ha richiamato il calciatore dicendo di essersi sbagliato". L'arbitro non ha acconsentito ad effettuare una diversa sostituzione. Quindi la società non ha fatto entrare in campo il subentrante disputando gli ultimi minuti in inferiorità numerica. Pertanto, alla luce di quanto esposto il calciatore n° 14 MANCINI Alessandro (AFFILE) non ha partecipato al gioco e pertanto il reclamo è infondato.
PQM
DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla Soc. PIBE DE ORO

- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio AFFILE - PIBE DE ORO 4 - 1 - di incamerare la tassa reclamo.
Ultima modifica di ars72 il 24 febbraio 2015, 22:26, modificato 2 volte in totale.
dodemac
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Messaggio da dodemac »

Una sostituzione si considera completata quando ha termine la procedura, che prevede:

- il consenso dell'arbitro
- l'uscita di un giocatore
- l'entrata di un giocatore

Se non entra un calciatore, la procedura non e completata, quindi e giusto considerare NON effettuata la sostituzione e quindi la societa non commette errori di under.
Credo sia formalmente sbagliato annotare nel referto di gara il cambio. Credo anche sia formalmente errato impedire a un calciatore di entrare in campo se la societa lo cambia all'ultimo momento.
Ventidue gambe hanno loro; ventidue gambe abbiamo noi; il pallone è rotondo; la porta quadrata; l’arbitro è cornuto
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ars72
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Messaggio da ars72 »

dodemac ha scritto:Una sostituzione si considera completata quando ha termine la procedura, che prevede:

- il consenso dell'arbitro
- l'uscita di un giocatore
- l'entrata di un giocatore

Se non entra un calciatore, la procedura non e completata, quindi e giusto considerare NON effettuata la sostituzione e quindi la societa non commette errori di under.
Credo sia formalmente sbagliato annotare nel referto di gara il cambio. Credo anche sia formalmente errato impedire a un calciatore di entrare in campo se la societa lo cambia all'ultimo momento.
però leggendo il testuale del comunicato mi sembra completata la sostituzione perche' di fatto il giocatore esce dal campo e l'altro viene trattenuto in panchina.
Non partecipa al gioco ma formalmente sarebbe da considerare in campo.
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Gioventù Biancoceleste
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Messaggio da Gioventù Biancoceleste »

e l'altro viene trattenuto in panchina
Secondo me se non mette piede in campo la sostituzione non è completata... invece se fosse entrato e poi immediatemente dopo uscito allora sì che avresti ragione Ars, ma se non ha mai messo piede in campo secondo me ha ragione Dodemac.
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dodemac
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Messaggio da dodemac »

Eh no, è li il trucco. Uno dei requisiti che determina l'effettuarsi di una sostituzione è l'ingresso in campo del calciatore.
Reg 2009 - Pag 28 "la sostituizione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra sul terreno di gioco".
Se quel calciatore non ha messo piede dentro la linea bianca e a tutti gli effetti un giocatore in panchina. Quindi o si lasciava entrare il giocatore che la societa ha deciso di fare entrare, o non si segnava la sostituizione sul taccuino.

Ovviamente visto come sono andate le cose, la squadra non doveva giocare in 10, ma quello uscito poteva tranquillamente rientrare in quanto la sostituzione non e avvenuta.
Secondo me li c'e errore tecnico... o meglio... ho visto dichiarare errore tecnico per molto meno...
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ars72
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da ars72 »

GARA DEL 9 MAGGIO 2010 CALENZANO – GAVORRANO
Il Giudice Sportivo,
- Visto il tempestivo preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla A.C. Calenzano, d’ufficio, ai
sensi dell’art. 29 CGS.
Osserva
- che al 5° minuto del secondo tempo, il Gavorrano aveva sostituito il calciatore numero 7
MANZO Stefano , classe 1990, con il calciatore numero 16, GUERRERA Luigi, classe 1987;
- che, da quel momento e fino al termine della gara la società GAVORRANO aveva schierata in
campo, una formazione priva di un calciatore "classe 1990" in poi.
Dall'esame del referto arbitrale e dei documenti ad esso allegati risulta pacifico in punto di fatto
che il GAVORRANO a seguito della sostituzione operata al 5° minuto del secondo tempo, si è
trovato con una formazione priva, di uno dei due calciatori nati dall’1\01\1990 in poi venendo
meno a quanto previsto dal C.U. n° 1 del Comitato I nterregionale.
Alla violazione del punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale
consegue la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5°, lettera a) del C.G.S..
P.Q.M.
delibera
1) di infliggere alla società Gavorrano la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 3-0
2) di dichiarare inammissibile il reclamo, non avendo la società Calenzano , dato seguito al
preannuncio;
3) di addebitare sul conto della società Calenzano la tassa di reclamo

...................................

Reclamo inammissibile.. 0-3 d'ufficio..e tassa incamerata :D
dodemac
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da dodemac »

Penso che anche qui si crei un bel precedente. Il reclamo è inammissibile pero gia che mi hai messo la pulce nell'orecchio... provvediamo.
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ars72
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Limiti di età e under in campo

Messaggio da ars72 »

se nn sbaglio dopo il preannuncio di reclamo devi inviare le motivazioni entro 48 ore..ma se decidono di lunedi..come fai a inviarle?
C'è qualcosa che non mi torna se le cose stanno cosi..
1. Non dovevano aspettare mercoledi per decidere?...
2. è giudicabile di ufficio ( e in base al referto ) una questione del genere..?
3. E cmq guardando il testo del comunicato....se il reclamo è inammissibile come puoi entrare nel merito..?
dodemac
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da dodemac »

ars72 ha scritto:se nn sbaglio dopo il preannuncio di reclamo devi inviare le motivazioni entro 48 ore..ma se decidono di lunedi..come fai a inviarle?
C'è qualcosa che non mi torna se le cose stanno cosi..
1. Non dovevano aspettare mercoledi per decidere?...
2. è giudicabile di ufficio ( e in base al referto ) una questione del genere..?
3. E cmq guardando il testo del comunicato....se il reclamo è inammissibile come puoi entrare nel merito..?
1) Ti risponderei di SI, ma visto i fatti non sono in grado di risponderti
2) No. Solo su reclamo. Anche nel caso che la notizia esca che ne so dai giornali, si procede solo dopo che la squadra sbadata che non ha fatto reclamo, legge i giornali e fa reclamo. Tanto e vero che se sbagli un cambio e perdi, di solito nessuno fa reclamo e nessuno fa partire la procedura.
3) Ecco il precedente di cui ti parlavo.
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da burzum »

Leggendo il provvedimento del giudice sportivo ho pensato alla sconfitta a tavolino del Gavorrano senza assegnazione della vittoria e relativi 3 punti al Calenzano (ricorso non presentato entro le 12.00 del lunedì e dunque inammissibile, vista l'abbreviazione dei termini procedurali per le ultime 4 giornate + play off/out). Poi mi è venuto in mente un provvedimento simile dello stesso giudice di una settimana fa (Girone B), che vi riporto di seguito:

GARA DEL 2 MAGGIO 2010 CANTU’ G.S. SAN PAOLO - OLTREPÒ
Il Giudice Sportivo,
- Visti gli atti;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Cantù
S.Paolo, preliminarmente si rileva l’intempestività della notifica alla controparte (OLTREPO’)
evincendosi dagli atti che il reclamo è stato trasmesso alla società Oltrepò alle ore 12.07
anziché alle ore 12.00 contravvenendo a quanto disposto dal C.U. n° 84/A della FIGC
(Pubblicato su C.U. n° 129 del Comitato Interregion ale) in relazione all’abbreviazione dei
termini procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;
- Ciò posta premessa, questo Giudice Sportivo, d’ufficio, ai sensi dell’art. 29 CGS
Osserva
- che al 38° minuto del secondo tempo, l’OLTREPO’ a veva sostituito il calciatore numero 7
FARINA MARCO, classe 1990, con il calciatore numero 16, SCARFONE FEDERICO, classe
1989;
- che, da quel momento e fino al momento della successiva sostituzione, la società OLTREPO’"
aveva schierata in campo, per la durata di 9 minuti ,una formazione priva di un calciatore
"classe 1990" in poi.
Dall'esame del referto arbitrale e dei documenti ad esso allegati risulta pacifico in punto di fatto
che l’OLTREPO’", a seguito della sostituzione operata al 38° minuto del secondo tempo, si è
trovato con una formazione priva, per 9 minuti, di uno dei due calciatori nati dall’1\01\1990 in poi
venendo meno a quanto previsto dal C.U. n° 1 del Comitato Interregionale.
Alla violazione del punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale
consegue la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5°, lettera a) del C.G.S.
P.Q.M.
delibera
1) di infliggere alla società OLTREPO’ la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 3-0
2) di dichiarare inammissibile il reclamo
3) di addebitare sul conto della società Cantù S.Paolo la tassa di reclamo

Anche qui io pensavo che fosse stata assegnata la sconfitta a tavolino all'Oltrepò ma non la vittoria al Cantù, poi leggendo le classifiche pubblicate dal Comitato Interregionale venerdì scorso ho trovato il Cantù a 45 punti...

Quindi che succede? Pacifica la sconfitta del Gavorrano, ma al Calenzano verrà comunque assegnata la vittoria anche se il reclamo è inammissibile/respinto? E che giochino è?
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ars72
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da ars72 »

sull'assegnazione dei 3 punti al Calenzano non credo ci possano essere dubbi..

Mi sono andato a rivedere questo comunicato n. 129 /2010 ed in effetti per le ultime 4 gare di campionato i reclami devono essere proposti e pervenire entro le oree 12 del giorno successivo alla gara..
Quindi l'inammissibilità ci sta, è la decisione d'ufficio che nn so se sia possibile in casi del genere:


Art. 24 CGS

Comma 8. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall’art. 42, comma 3.

9. Il procedimento di cui al comma 8 è instaurato:

a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.


IL Punto a) mi pare un pò generico
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da burzum »

ars72 ha scritto:sull'assegnazione dei 3 punti al Calenzano non credo ci possano essere dubbi..

Mi sono andato a rivedere questo comunicato n. 129 /2010 ed in effetti per le ultime 4 gare di campionato i reclami devono essere proposti e pervenire entro le oree 12 del giorno successivo alla gara..
Quindi l'inammissibilità ci sta, è la decisione d'ufficio che nn so se sia possibile in casi del genere:


Art. 24 CGS

Comma 8. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall’art. 42, comma 3.

9. Il procedimento di cui al comma 8 è instaurato:

a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.


IL Punto a) mi pare un pò generico
A me inizialmente sembrava assurdo che una squadra potesse prendersi i tre punti grazie ad un reclamo inammissibile!
Però in realtà è il Gavorrano che perde la partita, non il Calenzano che la vince, o meglio la vince in conseguenza della sconfitta a tavolino del Gavorrano... Aiuto, mi sembra di incartarmi da solo!!!!

Formalmente la decisione del GS è inattaccabile perchè, ricontrollando le norme, il Codice (sia in ordine alla regolarità della gara, sia in ordine alle posizioni irregolari dei calciatori) gli dà la possibilità di giudicare d'ufficio sulla base del rapporto arbitrale (e solo di esso, perchè non mi vengano a dire che un preannuncio di reclamo inviato per fax può esser in qualche modo qualificato come "documento ufficiale di gara").
Ma non credo che per ogni partita si metta lì con un bel pallottoliere a cinque colori :twisted: a spulciare le sostituzioni per vedere se qualcuno è rimasto con qualche under in meno...
Più facile che, come ha suggerito ironicamente dodemac, il preannuncio abbia svolto le funzioni di "pulce nell'orecchio"!
dodemac
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Re: Limiti di età e under in campo

Messaggio da dodemac »

Parliamoci chiaro. La LND non puo (in senso logistico intendo) controllare d'ufficio tutte le distinte che il lunedi mattina arrivano in comitato. Certo se arriva un reclamo, magari inammissibile, evidentemente hanno sempre il potere di agire d'ufficio. Pero la questione del risultato a tavolino a questo punto e una lotteria: so di per certo, che in caso di violenza seria e mancanza di ordine pubblico si è gia verificata la situazione che entrambe le squadre perdono la gara a tavolino. Nell'annuario la gara in oggetto non ha risultato, nelle "caselle" delle due societa risulta a entrambe una partita persa, 0 gol fatti, 3 gol subiti.
E' gia capitato di un campo su cui si presenta solo l'arbitro e non le due societa, che perdono entrambe come sopra ed entrambe prendono anche il -1 in classifica.

Pero a mio modesto modo di vedere non esiste che x-y finisce 1-2, x fa reclamo e la lega lo respinge ma d'ufficio lascia a x la sconfitta per 1-2 e ad y infligge la sconfitta per 0-3.
Poi oh.. non mi stupisco piu di niente...
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Re: Limiti di età e under in campo

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ars72 ha scritto:Una sentenza discutibile.

Dal C.U. 128 del 22/4/2010 del CR Lazio

GARE DI PRIMA CATEGORIA

AFFILE - PIBE DE ORO
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 124 del 15/4/2010 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. ASD PIBE DE ORO e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto la Soc. AFFILE ha contravvenuto all'obbligo di schierare 3 giocatori nati dall'1/1/1986 asserendo che, come si evince dal rapportino di fine gara consegnato dall'arbitro alle Società, al 45+2 del II tempo “è stato sostituito il calciatore n° 10 DE SANTIS Paolo nato l'8/12/1986 con il n° 14 MANCINI Alessandro nato il 22/11/1982 chiedendo per l'effetto quanto previsto dal CGS”.
- Esaminati gli atti ufficiali si rileva che, effettivamente, l'arbitro sia sul referto di gara che sul rapportino di fine gara, ha riportato le sostituzioni così come ha fatto rilevare la reclamante. In calce al rapporto, l'arbitro dichiara quanto segue: "Al 48° del II tempo la Società di casa ha effettuato un cambio è uscito il giocatore n° 10 DE SANTIS Paolo ed è subentrato il n° 14 MANCINI Alessandro. Il subentrato ha portato il bigliettino con la sostituzione ma nel momento in cui lo ha consegnato la panchina ha richiamato il calciatore dicendo di essersi sbagliato". L'arbitro non ha acconsentito ad effettuare una diversa sostituzione. Quindi la società non ha fatto entrare in campo il subentrante disputando gli ultimi minuti in inferiorità numerica. Pertanto, alla luce di quanto esposto il calciatore n° 14 MANCINI Alessandro (AFFILE) non ha partecipato al gioco e pertanto il reclamo è infondato.
PQM
DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla Soc. PIBE DE ORO

- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio AFFILE - PIBE DE ORO 4 - 1 - di incamerare la tassa reclamo.

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIBE DE ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 128 DEL 22.4.2010
(Gara: AFFILE – PIBE DE ORO dell’11.4.2010 – Campionato I Categoria)

La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
questa Commissione Disciplinare ha valutato attentamente quanto segnalato dalla Società PIBE DE ORO con il presente reclamo, rilevando però che la Società AFFILE, resasi conto dell’irregolarità nella quale si sarebbe venuta a trovare con una sostituzione non regolamentare, segnalata dall’arbitro, il quale in applicazione della regola 3 del Regolamento del Giuoco del calcio, non consentiva l’annullamento della sostituzione, per il solo fatto che il calciatore entrava sul terreno di giuoco mentre il gioco non era ancora stato ripreso. Questo Organo Giudicante accertava quindi che la Società AFFILE per i restanti 2 minuti giocava con dieci uomini, pur avendo a disposizione altro calciatore in fascia d’età (1986), non potuto utilizzare per il resto dell’incontro, come del resto risulta chiaramente dal referto arbitrale.
In tali occasioni, la magistratura sportiva ha sempre sostenuto che la situazione verificatasi, come quella in esame, per una sostituzione non avvenuta, non può invalidare il risultato di una gara, per il solo fatto che si sia verificata. Occorre sempre controllare in concreto se abbia o meno influenza sull’esito della gara.
Non appare a questa Commissione che con il risultato di 4 – 1 in favore della Società AFFILE, ci siano elementi tali da poter giudicare non valida la gara in oggetto, considerando anche che nei restanti 2 minuti la Società AFFILE pur non schierando il terzo giocatore in fascia d’età (1986), ha disputato tale parte di gara in inferiorità numerica.
Detto tutto ciò, ritiene di non considerare assumibili le lagnanze avanzate dalla Società PIBE DE ORO con il ricorso di cui trattasi.
Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.



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A me qualche dubbio , anche leggendo le morivazioni in appello lo lascia sta sentenza
dodemac
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Re: Limiti di età e under in campo

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Beh per lo meno abbiamo chiarito la NON esistenza di errore tecnico. Il cambio si è concretizzato perche il calciatore è entrato. Pero prima che ri iniziasse il gioco, questo calciatore e uscito lasciando la squadra in 10. Giusto il comportamento dell'arbitro.
Sulla decisione della disciplinare, per me personalmente la decisione e corretta, mi rendo cmq conto che e un caso limite e che è un bel precendente a cui agganciarsi il giorno che il calciatore irregolare gioca 2 minuti senza pero toccare il pallone... hihihih
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