Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle partite

Tutto quello che volete sapere sulle regole del calcio
dodemac
Messaggi: 2448
Iscritto il: 24 settembre 2007, 0:14

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da dodemac »

Purtroppo no. La sospensione per rissa porta sempre alla ripetizione della gara. La partita finisce se l'arbitro, nella rissa, identifica almeno 5 calciatori di almeno 1 squadra e li espelle/considera espulsi. In questo modo, con una squadra è il 6 la sospensione è inattacabile perche non e piu una valutazione discrezionale dell'arbitro.

Se cio non e fattibile, e realmente non riesci a continuare perche tutti si legnano con tutti (se hai sangue freddo e un po di attenzione, e soprattutto se non ce l'hanno con te come in questo caso 5 espulsi li trovi senz'altro, senza inventare niente nella piu completa correttezza istituzionale) e non riesci a identificare nessuno, nulla vieta di salutare, andare negli spogliatoi, chiudersi dentro, uscire dopo 10 minuti e chiedere ai capitani: continuiamo?

Moralmente sono con l'arbitro, tecnicamente bisogna sapersi disbelinare secondo le regole.
Ventidue gambe hanno loro; ventidue gambe abbiamo noi; il pallone è rotondo; la porta quadrata; l’arbitro è cornuto
Avatar utente
ars72
Messaggi: 67298
Iscritto il: 21 luglio 2008, 15:02
Località: Roma est

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

La Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio ha ritenuto fondato il reclamo contro uno 0-3 comminato per rinuncia a giocare per mancanza totale di acqua nei servizi igienici e per le docce:
Mentre è sicuramente possibile giocare una gara senza acqua calda, pur con i comprensibili disagi, non è assolutamente possibile disputare una gara con la totale assenza di acqua nei servizi igienici e nelle docce da prima dell’inizio a ben oltre la fine. Sussisteva quindi una causa di forza maggiore per rinviare l’incontro e non ha alcun peso il fatto che una delle due squadre, peraltro quella di casa, volesse comunque giocare, essendo evidente che l’impianto di gioco aveva temporaneamente perduto l’idoneità per disputare l’incontro.

( CDT del 2.2.12: gara Pro Formia-Real Spigno del 18.12.2011- Seconda Categoria )
dodemac
Messaggi: 2448
Iscritto il: 24 settembre 2007, 0:14

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da dodemac »

Ti rispondo con una chicca:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara C.F.F.S. POLIS DLF - NERVI 07 A.S.D.
Premesso che in base a quanto riportato nel referto arbitrale entrambe le squadre, al 30' p.t., chiedevano di sospendere la gara e si rifiutavano di proseguire adducendo quale causa le avverse condizioni metereologiche.
Il direttore di gara, pur riconoscendo l'esistenza di condizioni climatiche avverse, riteneva tuttavia possibile la prosecuzione della gara ma a fronte della volontà di entrambe le formazioni di non proseguire, prendeva atto di tale intenzione e ne decretava la fine anticipata.
Per questi motivi, risultando ingiustificato il rifiuto opposto dalle squadre alla prosecuzione della gara, il Giudice Sportivo , in applicazione dell'art. 17, cc. 1 e 3, C.G.S. delibera
a) la perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 50,00 a carico di entrambe le società.
Ventidue gambe hanno loro; ventidue gambe abbiamo noi; il pallone è rotondo; la porta quadrata; l’arbitro è cornuto
Avatar utente
Gioventù Biancoceleste
Messaggi: 28569
Iscritto il: 27 settembre 2007, 12:39
Località: Chiavari

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da Gioventù Biancoceleste »

dodemac ha scritto:Ti rispondo con una chicca:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara C.F.F.S. POLIS DLF - NERVI 07 A.S.D.
Premesso che in base a quanto riportato nel referto arbitrale entrambe le squadre, al 30' p.t., chiedevano di sospendere la gara e si rifiutavano di proseguire adducendo quale causa le avverse condizioni metereologiche.
Il direttore di gara, pur riconoscendo l'esistenza di condizioni climatiche avverse, riteneva tuttavia possibile la prosecuzione della gara ma a fronte della volontà di entrambe le formazioni di non proseguire, prendeva atto di tale intenzione e ne decretava la fine anticipata.
Per questi motivi, risultando ingiustificato il rifiuto opposto dalle squadre alla prosecuzione della gara, il Giudice Sportivo , in applicazione dell'art. 17, cc. 1 e 3, C.G.S. delibera
a) la perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 50,00 a carico di entrambe le società.
Spettacolo, doppio 0-3 a tavolino! :mrgreen:
DELL'ENTELLA SEGUACI
Avatar utente
ars72
Messaggi: 67298
Iscritto il: 21 luglio 2008, 15:02
Località: Roma est

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

Non male come errore tecnico :)

1a cat .Lazio

LEPANTO - ATLETICO MONTE PORZIO C.
Il Giudice Sportivo
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva che l'arbitro al 39' del secondo tempo decideva erroneamente di sospendere definitivamente la gara sul seguente punteggio:
LEPANTO - ATLETICO MONTE PORZIO 3-0
perché quest'ultima Società rimaneva in campo con sette calciatori effettivi.
- Tale decisione è in contrasto con quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF
- Pertanto, riconosciuto l'errore tecnico dell'arbitro, ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. C
DELIBERA
1) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza.
Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari per quanto in atti
Avatar utente
ars72
Messaggi: 67298
Iscritto il: 21 luglio 2008, 15:02
Località: Roma est

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

una partita di recupero della prima categoria laziale ( Ronciglione United-Virtus Bolsena ) è stata sospesa ben 3 volte per un guasto all'impianto di illuminazione: si inizia alle 17,30 si finisce alle 20,19 !
La Virtus Bolsena ha presentato ricorso.


L'arbitro Ugo Bertoldi come Collina in Perugia-Juventus. Ecco perchè lo United potrebbe avere ragione

E’ stato un mercoledì intenso e pieno di colpi di scena. Ancora una volta protagonista il maltempo che prima ha coperto di grandine Bomarzo e Bagnaia e poi ha fatto saltare più volte l’impianto d’illuminazione in Ronciglione United-Virtus Bolsena.
Partiamo da quest’ultimo che forse è il caso più clamoroso e che più farà discutere.
Il 3-1 da parte dei padroni di casa che hanno così riscattato la sconfitta nel derby e fatto un favore ai cugini della Cimina infliggendo la prima sconfitta alla squadra del presidente Finocchiaro sarà per il momento omologato.
La Virtus Bolsena è pronta, come abbiamo detto subito dopo la gara (era normale che ascoltassimo immediatamente i propositi degli sconfitti) a inoltrare ricorso con le seguenti motivazioni: mancate condizioni di svolgimento della partita viste le tre soste (la prima superiore ai venti minuti), rischio d’incolumità dei calciatori visto il buio e l’orario della gara che si è conclusa quasi alle 20.30.

Ma perché la Virtus Bolsena dovrebbe avere ragione?
Mettiamoci dalla parte del Ronciglione United. Il regolamento prima di tutto non parla specificatamente di casi simili e rimanda tutto a discrezione dell’arbitro l’eventualità di portare a termine la partita.
Il direttore di gara, il signor Ugo Bertoldi di Roma (nella foto), ben conosciuto per essere uno degli arbitri più quotati in Promozione (ha diretto tanti scontri diretti di alto rango oltre a numerosi play off e play out) ha voluto portare a termine la gara e se negli intervalli ha fatto qualche telefonata a chi di dovere è perché probabilmente non era mai capitata una cosa simile e non esiste un regolamento per un caso così specifico.
E se da una parte esiste la responsabilità oggettiva della società ospitante per il disagio avvenuto dall’altra c’è il fatto che la partita (fonti sicure ndr) ha avuto uno stop in totale di 50 minuti, ben trenta in meno di quel famoso Perugia-Juventus quando Collina a sua discrezione ne aspettò addirittura 80.
Cosa dunque sarebbe successo di così catastrofico?
Insomma, come avete ben capito, entrambe le società hanno le proprie ragione. La gatta da pelare ora passa nelle mani del Giudice Sportivo.

( calciodellatuscia.it )
Avatar utente
ars72
Messaggi: 67298
Iscritto il: 21 luglio 2008, 15:02
Località: Roma est

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

Eccellenza Lazio

Monterotondo-Real Monterosi 0-3 a tav. ; anche 1 punto di penalizzazione per gli eretini.

MONTEROTONDO CALCIO - REAL MONTEROSI

Il Giudice Sportivo
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe
RILEVA
- Al 28' del primo tempo a seguito di uno scontro fortuito fra due calciatori della Società MONTEROTONDO
CALCIO, uno di questi il Sig. BENDA ALESSIO rimaneva privo di sensi al suolo. Interveniva prontamente il
medico ed il massaggiatore della Società che prestavano le prime cure al malcapitato calciatore il quale
dopo circa due minuti riprendeva conoscenza. Dopo dieci minuti di interruzione intervenivano gli Operatori
Sanitari con un'autoambulanza che trasportavano il Sig. BENDA ALESSIO al Pronto Soccorso.
Mentre l'arbitro faceva riprendere il gioco, la Società MONTEROTONDO CALCIO chiedeva la sostituzione
del calciatore infortunato, nel frattempo il capitano Sig. FEDERICI Matteo gli comunicava che la propria
squadra non intendeva proseguire la gara.
Pertanto l'arbitro rientrava negli spogliatoi comunicando al capitano della Società MONTEROSI di rimanere a
disposizione.
Successivamente il dirigente della Società MONTEROTONDO CALCIO consegnava all'arbitro una
dichiarazione unilaterale in cui afferma che "I GIOCATORI TUTTI E I PROPRI DIRIGENTI NON SONO IN
GRADO DI PROSEGUIRE LA GARA ED INTENDONO ABBANDONARE IL TERRENO DI GIOCO
PERCHE' SCOSSI DALLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CALCIATORE INFORTUNATO" Tale
dichiarazione è firmata dal dirigente accompagnatore, dal capitano e dall’allenatore dalla squadra.
A seguito di tale documento, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente l'incontro al 28' del primo
tempo sul seguente risultato:
MONTEROTONDO CALCIO - REAL MONTEROSI 0-1
- Considerato quanto sopra riportato, è evidente che la gara non è stata portata a termine per decisione della
Società MONTEROTONDO CALCIO che deve considerarsi a tutti gli effetti rinunciataria Infatti, l'arbitro
sostiene che, dopo l'uscita dal terreno di gioco del calciatore infortunato, stava riprendendo il gioco e la
Società MONTEROTONDO CALCIO aveva richiesto la sostituzione.
I provvedimenti disciplinari sono riportati nel relativo paragrafo.
- Pertanto ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF
PQM
DELIBERA
- di infliggere alla Società MONTEROTONDO CALCIO la punizione della perdita della gara con il punteggio
di 0-3 nonché l'ammenda di euro 250,00 (1ª rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica;
2) di inibire il Sig. DE ROSSI Filippo dirigente della Società MONTEROTONDO CALCIO fino al 29.11.2013

.............

difficile esprimere giudizi sullo stato d'animo dei calciatori di casa a maggior ragione se uno non era presente..il Monterotondo contesta la penalizzazione e la ricostruzione dell'arbitro dicendo che il giocatore è stato a terra per venti minuti..
i " maligni " sostengono che l'abbandono del campo sia stata una scelta un pò forzata visto che stavano perdendo 1-0 ed in inferiorità numericaper un'espulsione subita dopo pochi minuti ..
dodemac
Messaggi: 2448
Iscritto il: 24 settembre 2007, 0:14

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da dodemac »

Difficile capire gli stati d'animi reali, ma sicuramente non riesco a capire con che basi, con che logica, una persona esterna e che non centra niente come l'arbitro avrebbe dovuto modificare le tempistiche e la descrizione dei fatti di un evento simile.
Fossa stata sospesa per le conseguenze di un errore tecnico si sarebbe potuto sospettare che l'arbitro cercasse di cambiare versione per non rimetterci, ma con questa situazione non vedo con che criterio ad una persona possa venire in mente di cambiare le carte in tavola. A che pro poi?
Ventidue gambe hanno loro; ventidue gambe abbiamo noi; il pallone è rotondo; la porta quadrata; l’arbitro è cornuto
FLASH
Messaggi: 149
Iscritto il: 3 maggio 2011, 10:57

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da FLASH »

ieri in Eccellenza Toscana la squadra del Foiano non se l'è sentita di giocare a Albinia.
Nella tarda mattina di domenica l'agghiacciante notizia dell'improvviso decesso di un giovane di 14 anni durante una partita giovanile della società Nuova Foiano.

Si attendono le decisioni del Giudice Sportivo.
FLASH
Messaggi: 149
Iscritto il: 3 maggio 2011, 10:57

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da FLASH »

il GS ha deciso di 'accettare' causa forza maggiore della società Foiano e così mercoledì 18/12/13 si è disputato il recupero
Albinia - Nuova Foiano (3 - 3)

decisione saggia direi visti i precedenti spesso disattesi.
Avatar utente
ars72
Messaggi: 67298
Iscritto il: 21 luglio 2008, 15:02
Località: Roma est

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

Casertana-Lecce, guardalinee non tesserato: ecco l'esito del ricorso al Giudice Sportivo
Accolto parzialmente il reclamo proposto dalla società Casertana. Inflitta alla società Lecce la sanzione dell'ammenda di € 5.000, confermato il risultato della gara acquisito sul campo (1-1)

In merito al reclamo presentato dalla Casertana e alle controdeduzioni della società Lecce riguardanti la gara Casertana-Lecce dello scorso 30 gennaio, terminata 1-1, il Giudice Sportivo rilevato

> che dagli atti ufficiali risulta la temporanea sospensione della gara in oggetto, al minuto 14° del secondo tempo, per l'infortunio dell' assistente arbitrale 2. Nonostante le cure prestate, il predetto assistente non fu rimesso in condizione di proseguire la gara, per cui l'arbitro applicando la regola 3 del Regolamento, dopo aver dispensato dalla funzione l'assistente arbitrale 1, portava a termine la gara stessa con l'ausilio di due assistenti di parte messi a disposizione dalle due società. La gara veniva conclusa con il risultato di parità (Casertana 1 - Lecce 1);
> che la società Casertana con preannuncio di reclamo e successivo invio dei relativi motivi, ha segnalato l'irregolare posizione dell'assistente di parte fornito dalla società Lecce, il quale non essendo tesserato per la società medesima non avrebbe avuto titolo per assolvere la predetta mansione. La reclamante richiedeva che, accertata la non idoneità dell'assistente di parte fornito dalla società Lecce, venisse inflitta a quest'ultima la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3,
> che la società Lecce ha presentato le sue controdeduzioni, contestando l'ammissibilità del reclamo, la fondatezza dei relativi motivi, richiedendone infine il rigetto o in subordine la ripetizione della gara.

Preliminarmente considera che la fattispecie in esame, per la sua particolarità e per l'assenza di precedenti riconducibili alle medesime circostanze di fatto, richiede alcune approfondite riflessioni e conseguenti valutazioni.

1) In tale ottica va preliminarmente respinto l'incauto tentativo, perpetrato da entrambe le società nei rispettivi interventi, di chiamare in causa la responsabilità dell'arbitro in ordine alla presunta omissione di controllo sulla idoneità dei soggetti incaricati dalle stesse per la sostituzione dei due assistenti arbitrali designati. Va ricordato che la prescrizione dell'art. 63.2 delle NOIF ha come diretti e naturali destinatari le società, le quali nella compilazione della distinta che elenca i partecipanti alla gara assumono la responsabilità di ammettere in campo soggetti che non ne abbiano titolo. E', ad esempio, ricorrente il caso di partecipazione alla gara di calciatori squalificati, con conseguente sanzione di perdita della gara da parte della società utilizzatrice. Attribuire all'arbitro il compito di verificare la presenza in distinta di calciatori in stato di squalifica o di soggetti non legittimati dal tesseramento non è compatibile con le tempistiche funzionali alla disputa della gara, se non altro per motivi di logica praticità. Va invece dato atto all'arbitro della gara di aver operato, nella circostanza in esame, con perizia nella direzione e con precisione e completezza nella refertazione.
2) Analogamente va respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società Lecce, quale conseguenza della mancata notifica alla stessa del preannuncio di reclamo da parte della Casertana. Va ricordato che i procedimenti avanti il Giudice Sportivo non prevedono contraddittorio fra lo stesso e le parti ricorrenti ed eventuali terzi interessati (art.34.6 CGS). Il ricorso delle società in ordine al regolare svolgimento delle gare ha la funzione di atto introduttivo del procedimento stesso (art. 29.3 e.4 CGS), mentre le eventuali controdeduzioni dell'altra società interessata, pur essendo una facoltà esercitabile dalla stessa, non impegna il Giudice Sportivo alla sua necessaria valutazione, essendone il giudizio basato esclusivamente sugli atti ufficiali e sui mezzi di prova di cui all'art.35 (art. 29.2 CGS).
3) In riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Casertana: a parere dello scrivente gli stessi appaiono condivisibili nella parte in cui lamentano la violazione della regola 6 del Regolamento (designazione di "un tesserato idoneo a svolgere tale funzione"). Non rinvenendosi nelle norme federali una definizione testuale del termine "tesserato" , il solo riferimento pragmatico sul quale basare una interpretazione non può che essere l'unico strumento di affidabile pubblicità messo a disposizione dall'ordinamento, vale a dire il c.d. "censimento" comunicato alle Leghe di appartenenza; in tale documento le società ufficializzano il proprio rapporto organico con calciatori, tecnici, dirigenti e collaboratori. Tale adempimento non avrebbe senso e ragion d'essere se il termine "tesserato" fosse occasionalmente estensibile anche ad altri soggetti in rapporto non organico ma di semplice dipendenza con la società. Dall'esame del censimento della società Lecce presso la LEGA PRO non appare inserito il nominativo del signor Giovanni Fasano, presente nella distinta della gara in oggetto quale componente della "panchina aggiuntiva" con qualifica di "magazziniere", nonchè designato, nelle circostanze in esame, alla funzione di assistente arbitrale di parte.
4) In riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Lecce: le argomentazioni prospettate circa l'assimilabilità alla qualifica di "dirigente" di un dipendente con qualifica di "magazziniere", per il solo fatto di averlo inserito nella distinta di gara quale componente della panchina aggiuntiva, non sono accettabili dal punto di vista tecnico, per effetto delle precedenti argomentazioni, e neppure da quello puramente logico. Dall'esame degli atti ufficiali, lo scrivente ha tratto la convinzione che il comportamento dei componenti la panchina della società Lecce, nella designazione del sig. Fasano ad assistente arbitrale di parte, sia la conseguenza di una dimenticanza delle norme più volte richiamate, il tutto in un contesto di assoluta buona fede, non potendosi ipotizzare l'intenzione di ottenere alcun vantaggio dall'agire stesso. Tale convinzione è confermata, sebbene il tenace tentativo di sostenere la correttezza del proprio operato, quale argomentato nelle controdeduzioni, possa far pensare ad un comportamento deliberato e convinto.

Tutto ciò premesso osserva che accertata la responsabilità della società Lecce per la violazione delle norme più volte richiamate, occorre procedere con criteri di ragionevolezza alla determinazione della conseguente sanzione. La disposizione contenuta nell'art. 63.2 delle NOIF e la sanzione prevista nell'art. 18.5 lettera b) CGS, costituiscono norme generali di natura astratta, applicabili a due ipotesi nettamente distinte e di diversa natura, ovvero:
- gare per le quali, non essendo prevista la designazione degli assistenti arbitrali, si applica direttamente la disposizione di cui al punto 2 dell'art. 63 delle NOIF ("Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali.....")
- gare per le quali è prevista la designazione degli assistenti arbitrali da parte dell'Organo Tecnico di categoria nelle quali, in caso di indisponibilità sopravvenuta di uno dei guardalinee, la medesima norma si applica solo indirettamente e per analogia, mancando una specifica regolamentazione.
Nella prima ipotesi l'idoneità del soggetto incaricato dalla società attiene alla fase costitutiva della "gara regolare" e, di conseguenza, la sua accertata inidoneità vizia fin dalla sua origine il regolare svolgimento della stessa.
La seconda ipotesi riguarda la gara iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare, nel corso della quale un evento accidentale viene gestito con procedura analoga al solo scopo di partarla a termine. Il giudizio sulla sua completa regolarità è rimesso, come noto, all'esclusivo ed insindacabile giudizio dell'arbitro il quale, nel caso in esame, ha puntualmente precisato che "la gara è stata regolarmente portata a termine".
Da ciò si trae la ragionevole convinzione che l'episodio in oggetto sul piano sostanziale non è qualificabile come "patologico", ma costituisce una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale. Conseguentemente, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il risultato finale di una gara che non abbia avuto uno svolgimento regolare.

> tutto ciò premesso delibera di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Casertana infliggendo alla società Lecce la sanzione dell'ammenda di € 5.000, confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Casertana 1 Lecce 1).

http://www.tuttolegapro.com/

.......................................................

Decisione discutibile perchè non c'è una vera regola sul caso specifico.
Nei campionati dilettantistici regionali dove è previsto l'obbligo di schierare un guardalinee questa infrazione è sanzionata con la sconfitta a tavolino, qui invece trattandosi di caso di forza maggiore si considera l'irregolarità formale.
Però è quantomeno curioso il fatto che si parli di irregolarità formale solo perchè l'arbitro ha detto che la gara si è conclusa regolarmente..Peccato però che come dice lo stesso Giudice Sportivo l'arbitro a fine partita non era a conoscenza della posizione irregolare del guardalinee indicato dal Lecce.. :? .
Per me era gara da ripetere.
Avatar utente
Gioventù Biancoceleste
Messaggi: 28569
Iscritto il: 27 settembre 2007, 12:39
Località: Chiavari

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da Gioventù Biancoceleste »

Direi che si poteva anche ripeterla 'sta partita qui...
DELL'ENTELLA SEGUACI
dodemac
Messaggi: 2448
Iscritto il: 24 settembre 2007, 0:14

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da dodemac »

Solo una precisazione, in quando qui l'arbitro non centra nulla.
La lega pro porta a bordo campo una "panchina" con giocatori e dirigenti che devono essere tesserati ed i cui documenti federali vanno controllati per permettere loro l'accesso al campo. Quindi porta sempre a bordo campo una "panchina aggiuntiva" i cui occupanti entrano riconosciuti con documenti federali e/o documenti personali.
Il magazziniere in questione, occupante la panchina aggiuntiva e riconosciuto con carta d''identità, poteva stare li e nel momento in cui la società "propone" lui come AA di parte per la terna non c'e nulla di anomalo.
Se le regole federali (non il regolamento del calcio) impongono che per quel ruolo ci voglia un tesserato, o lo sanno le società (ricordiamo, professionistiche) o non vedo chi altri dovrebbe saperlo!
Ventidue gambe hanno loro; ventidue gambe abbiamo noi; il pallone è rotondo; la porta quadrata; l’arbitro è cornuto
Avatar utente
ars72
Messaggi: 67298
Iscritto il: 21 luglio 2008, 15:02
Località: Roma est

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

dodemac ha scritto:Solo una precisazione, in quando qui l'arbitro non centra nulla.
La lega pro porta a bordo campo una "panchina" con giocatori e dirigenti che devono essere tesserati ed i cui documenti federali vanno controllati per permettere loro l'accesso al campo. Quindi porta sempre a bordo campo una "panchina aggiuntiva" i cui occupanti entrano riconosciuti con documenti federali e/o documenti personali.
Il magazziniere in questione, occupante la panchina aggiuntiva e riconosciuto con carta d''identità, poteva stare li e nel momento in cui la società "propone" lui come AA di parte per la terna non c'e nulla di anomalo.
Se le regole federali (non il regolamento del calcio) impongono che per quel ruolo ci voglia un tesserato, o lo sanno le società (ricordiamo, professionistiche) o non vedo chi altri dovrebbe saperlo!
Infatti per l'arbitro è corretto che la partita si sia conclusa regolarmente.Lui non può e non deve saperlo se il magazziniere è tesserato o no.

E' curioso però che il Giudice Sportivo dica che è un'irregolarità formale perchè l'arbitro ha detto che la partita si è chiusa regolarmente..
e GRAZIE,se quello è il parametro cosi ci arrivavo anche io.....aggiungerei.
dodemac
Messaggi: 2448
Iscritto il: 24 settembre 2007, 0:14

Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da dodemac »

Spesso il giudice sportivo (anche se è lo stesso da tot anni) analizza le situazioni come fosse un perfetto estraneo al sistema calcio giocato, basandosi solo su carta. Non ho mezzi per dirti se faccia bene o meno, certo è che a volte ci sono cose, appunto, ovvie che vengono o ignorate bellamente, oppure cose che pur ovvie vengono vendute come motivazione base di una decisione.

Credo abbiano ragionato cosi: siamo in officina in 3 e facciamo un pezzo. Lo finiamo, lo impacchettiamo e scopriamo che uno di noi tre non aveva titolo per fare quel lavoro (mancanza diploma o assunzione irregolare). Va bene, puniamo la ditta, ma il pezzo è buono (lo dice il capo reparto) e quindi lo vendiamo lo stesso.
Ventidue gambe hanno loro; ventidue gambe abbiamo noi; il pallone è rotondo; la porta quadrata; l’arbitro è cornuto
Rispondi