Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle partite

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ars72
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Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle partite

Messaggio da ars72 »

L'arbitro al cellulare


Dal C.U. 118 del CR Umbria

gara del 24/ 1/2010 SUPERGA 48 - S.ERACLIO

VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;

P R E M E S S O

- CHE la Società S.Eraclio proponeva reclamo ponendo a sostegno
della domanda i seguenti motivi:
- Perchè al 36° del secondo tempo l'Arbitro "durante la partita,
quindi senza interrompere le fasi di giuoco, rispondeva al proprio
cellulare intrattenendosi in conversazione per circa due minuti
perdendo comprensibilmente, in tale fase, la dovuta concentrazione
nel giudicare i fatti", ponendo fine a tale condotta soltanto "per
le ripetute proteste da parte delle squadre e del pubblico presente";
- Perchè successivamente, il citato direttore di gara, senza che in
precedenza avesse manifestato alcun sintomo, "accusando presunti
dolori intestinali, ha interrotto il giuoco per oltre cinque minuti
per recarsi nello spogliatoio" concedendo - a detta della Societàsoltanto
6 (sei) minuti di recupero in luogo degli 8 (otto)
annunciati.
- cu 118 / 3090 -
- CHE dette circostanze, secondo la Società reclamante, avrebbero
alterato il regolare svolgimento della partita in modo da
condizionare il risultato finale.
- CHE la Società Superga 48 non faceva pervenire controdeduzioni.
L E T T I
i documenti ufficiali ed, in particolare, gli atti di indagine
effettuati dalla Procura Federale della F.I.G.C., finalizzati
all'esatta ricostruzione dei fatti;
O S S E R V A
- Con riferimento al secondo motivo di reclamo, le circostanze
dedotte dalla Società reclamante da una parte non rilevano ai fini
della regolarità della gara (in quanto rientra nelle facoltà
dell'arbitro quella di disporre la temporanea interruzione della
partita in caso di suo momentaneo malessere) dall'altro non hanno
trovato riscontro negli atti ufficiali (atteso che - dall'esame
degli stessi - risulta che l'arbitro abbia fatto interamente
disputare il tempo di recupero concesso)e pertanto, tale motivo di
reclamo non può essere accolto.
************
- Con riferimento, invece, primo al primo motivo di reclamo (ossia
all'utilizzo del telefono cellulare da parte dell'Arbitro durante
la direzione della partita) la meticolosa e scrupolosa attività di
indagine operata dalla Procura Federale - su richiesta di questo
Giudice - ha consentito di operare una ricostruzione dei fatti
rigorosa e certa.
Tutti i soggetti esaminati dagli investigatori (ben 7, alcuni
appartenenti alla Società S.ERACLIO, altri alla Società SUPERGA 48)
hanno confermato la circostanza che il direttore di gara, durante la
partita, ha ricevuto una telefonata alla quale ha risposto continuando
ad arbitrare. Non vi è certezza assoluta (ovviamente) in ordine
all'esatta durata della comunicazione che, comunque, deve ritenersi
contenuta fra 1 e 2 minuti.
Lo stesso Direttore di gara, già nel referto Arbitrale, aveva
sostanzialmente confermato la circostanza, sia pure tentando di
sminuirne i contenuti, attestando nel referto di aver ricevuto "una
telefonata alla quale ho risposto e la medesima ha avuto una durata
di 20 secondi", sia pure aggiungendo, subito dopo, che "la
brevissima conversazione non ha alterato la mia concentrazione sulla
gara che quindi non ho ritenuto di interrompere"; il direttore di
gara dichiarato, altresì, che dopo detta telefonata aveva dovuto
lasciare il campo per recarsi "al bagno del mio spogliatoio, in
quanto ho accusato forti dolori all'addome e basso ventre. La mia
assenza è stata di cinque minuti trascorsi i quali sono tornato sul
terreno di giuoco ed ho ripreso la gara fino alla fine".
In data 24/03/10 esaminato dalla Procura Federale, ha
sostanzialmente confermato le circostanze sopra indicate sia pure
fornendo dei chiarimenti, in ordine all'utilizzo del telefonino ed
al suo stato di salute che, francamente, non appaiano convincenti.
- cu 118 / 3091 -
Il Direttore di gara, infatti, non ha spiegato i motivi per cui non
ha informato (né prima, né durante, né dopo la gara) i calciatori e
i dirigenti delle due Società del suo "non perfetto" stato di salute
ne perchè non abbia inteso chiedere l'ausilio di un medico o di
un'ambulanza. Soprattutto non ha spiegato i motivi per cui neppure
ha ritenuto di comunicare ai predetti che avrebbe tenuto con sé,
durante la direzione della gara, il telefono cellulare (fatto
sicuramente inusuale) proprio in ragione del precario stato di salute.
Ciò che suscita poi, maggior perplessità è il fatto che il Direttore
di gara non abbia voluto rivelare il nome del (presunto) medico con il
quale avrebbe intrattenuto la telefonata per non meglio individuati
"motivi di privacy" (e tutte queste "anomalie" fanno nascere più di
un dubbio circa il fatto che l'interlocutore fosse realmente il medico
curante).
************
In ogni caso nessuno dubbio sussiste circa il fatto che l'arbitro, per
un certo periodo di tempo (sicuramente non breve), abbia diretto la
gara mentre (contestualmente) parlava al proprio telefono cellulare.
Pertanto, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla
(pseudo) giustificazione fornita dal Direttore di gara (il quale avrebbe
risposto "per evitare che il medico chiamasse casa facendo preoccupare
i miei familiari") ed alla opportunità per lo stesso di dirigere
la partita con il telefono in tasca, resta da valutare se possa
ritenersi corretta o meno la condotta posta in essere nel caso
di specie, dall'Arbitro e se la stessa abbia influito sul regolare
svolgimento della partita. A parere di questo Giudice, non vi è dubbio
che il predetto avrebbe comunque dovuto interrompere la partita prima
di rispondere al telefono (il regolamento del giuoco del calcio
infatti, alla regola 5, prevede espressamente che l'Arbitro interrompa
temporaneamente la partita ogni qual volta lo ritiene necessario). E'
vero che non è abituale (anzi, sembra che non esistano precedenti in
proposito) che un arbitro sospenda la partita per rispondere al
telefono (e neppure - in tutta franchezza - che un arbitro diriga una
gara con il telefonino "acceso" in tasca), ma è pure vero che tale
condotta (laddove fosse stata posta in essere) sarebbe stata censurabile
(eventualmente) soltanto il profilo disciplinare.
Al contrario, la condotta posta in essere dal Direttore di gara nel
caso in esame, appare in palese contrasto con i suoi doveri. L'Arbitro,
infatti, nell'ambito della partita che è chiamato a dirigere,
rappresenta l'autorità a cui è conferito - in via esclusiva - il
compito di valutare il rispetto delle regole del gioco. La circostanza
che, al contrario, il Direttore di gara si trattenga al telefono con
il proprio medico (mentre la partita è in svolgimento) non garantisce,
in alcun modo, che venga prestata - da parte del predetto -
l'attenzione necessaria al regolare svolgimento della partita (non
deve omettersi di considerare, fra l'altro, che nel Campionato di
Seconda Categoria, che qui interessa, il Direttore di gara non è
neppure supportato dalla presenza di assistenti ufficiali) e che,
pertanto, deve ritenersi che, nel caso in esame, la gara non si sia
svolta regolarmente.
A nulla, fra l'altro, può valere la (pseudo) giustificazione fornita
dall'Arbitro circa il fatto che la conversazione (a suo dire) non
avrebbe comunque alterato la sua concentrazione nel dirigere la
partita. Aderire a questa tesi, infatti, significherebbe consentire
all'Arbitro di dirigere la partita parlando per l'intero arco della
gara al telefono, a patto che lo stesso dichiari, nel referto, che
tale condotta - tuttavia - non ha influito sulla sua concentrazione.
Per le ragioni sopra esposte il primo motivo di reclamo va accolto,
con conseguente necessità di disporre la ripetizione della partita.
- cu 118 / 3092 -
P.Q.M.

D E L I B E R A

LA RIPETIZIONE della partita SUPERGA 48 / S.ERACLIO dando mandato
al C.R. Umbria affinchè ne fissi la relativa data.
Ultima modifica di ars72 il 17 febbraio 2011, 11:45, modificato 2 volte in totale.
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Gioventù Biancoceleste
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Messaggio da Gioventù Biancoceleste »

Giusto ripetere la gara, soprattutto perchè se no, non essendoci precedenti in merito, avrebbe costituito un pericoloso precedente il fatto di consentire all'arbitro di dirigere la gara parlando al telefono cellulare senza prendere provvedimenti e senza far ripetere tale partita!
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ars72
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Messaggio da ars72 »

Gioventù Biancoceleste ha scritto:Giusto ripetere la gara, soprattutto perchè se no, non essendoci precedenti in merito, avrebbe costituito un pericoloso precedente il fatto di consentire all'arbitro di dirigere la gara parlando al telefono cellulare senza prendere provvedimenti e senza far ripetere tale partita!

esatto, magari potevano decidersi prima visto che la sentenza è arrivata a una giornata dalla fine campionato e adesso dovranno rinviarla in attesa di questo recupero..
Però mi rendo conto che parliamo di seconda categoria..fanno casini coi rinvii nelle categorie superiori figuriamoci qui.,.
dodemac
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Messaggio da dodemac »

Cmq puzza sta cosa... puzza proprio in tutti i sensi...
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ars72
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Interruzione delle partite

Messaggio da ars72 »

TORMARANCIO M.C. - REAL PORTUENSE
Il Giudice Sportivo
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. REAL PORTUENSE
- Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società REAL PORTUENSE nei termini procedurali previsti dal C.U. n° 75/A del 10/1/2010 della FIGC, con il quale si deduce che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto sarebbero avvenuti fatti intimidatori ai tesserati della propria squadra già nei giorni precedenti la disputa della gara da parte"di loschi individui" riconducibili alla Società TORMARANCIO.
La reclamante, redige una puntuale ricostruzione di episodi intimidatori non documentati. Però, a convalida delle denunzie riportate, sostiene che al 40° del I tempo sul risultato di 1 - 0 per il TORMARANCIO una bomba carta lanciata dall'esterno del recinto di gioco andava ad esplodere a meno di un metro di distanza di un proprio calciatore che rimaneva stordito a terra privo di conoscenza. Soccorso dal massaggiatore della squadra, successivamente in autoambulanza veniva trasportato all'ospedale San Giovanni di Roma dove riceveva le prime cure del caso.
La gara veniva sospesa momentaneamente per circa dieci minuti.
Per l'effetto di quanto esposto, la reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società TORMARANCIO ed inoltra la cartella clinica del proprio calciatore BALLARINI Simone visitato presso il complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, al quale è stato diagnosticato senso di confusione con stordimento in au destro dopo esplosione di petardo con consiglio di esame audiometrico urgente con prognosi di gg. 5 s.c.
La società REAL PORTUENSE sottolinea che nonostante la menomazione del giocatore e susseguente sostituzione, ha portato a termine la gara regolarmente per stemperare la tensione che regnava in campo ed al fine di cautelare l'integrità fisica e morale dei propri calciatori.
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe si rileva quanto segue:
Prima dell'inizio della gara, sostenitori della Società TORMARANCIO, accendevano in tribuna due fumogeni che creavano una situazione di scarsa visibilità sul campo e problemi di respirazione ai calciatori. Tale motivo causava il ritardato inizio della gara di circa sette minuti.
Al 34° del I tempo, i medesimi accendevano un petardo che esplodeva con notevole potenza all'interno della tribuna, vicino la rete di recinzione dove, in quel momento, ad una distanza di circa un metro un calciatore della squadra ospite si accingeva ad una rimessa laterale. A causa di tale deflagrazione il malcapitato si accasciava al suolo stordito, quasi svenuto rimanendo esanime per circa tre minuti. Intervenivano i sanitari e, persistendo lo stato di nausea, veniva trasportato in autoambulanza presso un ospedale. In conseguenza a tale scoppio, anche l'arbitro, che si trovava nelle vicinanze, accusava un leggero fischio alle orecchie che, tuttavia, gli consentiva di portare a termine regolarmente la gara.
I dirigenti locali intervenivano per fare cessare il lancio di petardi e fumogeni.
- Considerato quanto sopra premesso, la richiesta di vittoria a tavolino da parte della reclamante non può essere accolta in quanto l'art. 17 comma 1 del CGS (seconda parte) recita "NON SI APPLICA la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti e situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della Società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una Società. - Obbiettivamente, dall'esame degli atti ufficiali, non risultano accaduti altri episodi violenti ad esclusione di quello menzionato. Tanto che l'arbitro, nel suo referto, afferma che dopo tale episodio che ha portato ad una momentanea sospensione della gara per circa 8 minuti, nel proseguo della stessa non si sono verificati episodi censurabili. Questo Organo Giudicante, non può prendere in esame la denunzia della reclamante sui fatti precedentemente accaduti e non documentati.
- Pertanto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CGS la Società TORMARANCIO è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.
Sanzione così determinata in considerazione della recideva squalifica C.U. n° 104 del 4/3/2010
PQM
DELIBERA
- di confermare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio TORMARANCIO - REAL PORTUENSE 4 - 1
- di infliggere alla Società TORMARANCIO la penalizzazione di 3 (tre punti) in classifica, nonché l'ammenda di Euro 1.000,00
- di addebitare la tassa reclamo.


...........................

Ma quando in una gara ( di dilettanti poi ) si lanciano petardi/bombe carta in campo e un giocatore è costretto a lasciare il campo, non sarebbe il caso di sospenderla proprio la partita? Specie se l'arbitro ( che in questo caso era anche vicino all'azione ed è stato attinto dallo scoppio ) si rende conto oggettivamente della gravità del gesto..

Addebitare la tassa reclamo ( al reclamante credo intendano qui ) in questi casi mi pare quasi paradossale cmq....
dodemac
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Re: Interruzione delle partite

Messaggio da dodemac »

L'arbitro ha la facolta di sospendere la partita solo nel momento in cui ritiene non ci siano piu le condizioni per garantire la propria incolumita. Purtroppo qui si aprono voragini enormi, ti posso citare decine e decine di casi identici che a seconda del modo in cui sono refertati diventano ripetizioni di partite o 0-3 a tavolino. Ci vuole un po di onesta e intelligenza nel fotografare cio che e successo nel referto di gara.
Se spaccano la testa a un assistente te devi continuare con gli assistenti di parte. Se referti che sospendi perche han spaccato la testa a un AA ripetono la partita. Se referti che spaccavano la testa a un assistente e tu vedendo i soccorsi al ragazzo, vedendo che ne so sangue, vedendo i lanci i oggetti anche sui soccorritori temevi seriamente per la TUA incolumita e non eri nella situazione mentale adatta a continuare la gara assegnano il risultato a tavolino. Spero di aver reso l'idea.

Poi nella voragine (altra sponda) ci si mettono pure le discrezionalita dei vari giudici sportivi. Qualuno scrive che un giocatore e stato espulso per fallo da ultimo uomo (non esiste questa voce nel regolamento del calcio, esiste la chiara occasione da rete che non e strettamente legata al fatto che ci sia solo 1 uomo) qualcuno come in questo caso legge un reclamo, lo giudica inammissibile, pero poi dato che gli han messo la pulce nell'orecchio toglie 3 punti alla societa colpevole + 1000 euro di multa. E poi, siccome il reclamo e inammissibile (ahahaha) incamera pure la tassa. Bah...
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Interruzione delle partite

Messaggio da ars72 »

SECONDA CATEGORIA: TOR MARANCIO-REAL PORTUENSE: LA SOLITA SENTENZA DI COMPROMESSO

LA VERGOGNA NON HA CONFINI
di Max Cannalire


Per l'arbitro è successo un episodio che non meritava la pro-forma. Il Giudice Sportivo conferma il risultato togliendo 3 punti. Come quando uno va a fare la spesa...


In parecchi dicono di volersi battere contro la violenza, poi escono fuori sentenze con multe limitate come quella che vi apprestate a leggere, figlia del referto di un direttore di gara poco attento, e di un giudice sportivo che, figurati se accade dalle nostre parti il contrario, evita di schierarsi confermando il risultato della partita. Che, sul campo, è terminata 4-1 per la squadra padrona di casa. A parte le anomalie segnalate domenica via radio, in maniera fin troppo composta, da quel grande signore e sportivo che è Andrea Celletti, troppe cose non quadrano ogni volta che c'è di mezzo l'invidia nei confronti di quel galantuomo che è Luciano Monza. Il quale vorrebbe divertirsi ma, visto il clima che ha preceduto la partita, fatto di insinuazioni becere, intimidazioni a vario titolo su cui mi auguro si faccia piena luce, ha evitato di recarsi al campo per mettere in pratica una sua passione. Esattamente come accadde un anno fa quando a poche giornate dalla fine doveva recarsi con il suo Forte Aurelio a Montespaccato. Anche lì prevalse un'accoglienza tutt'altro che da giornata di sport.
E in queste categorie la piega che sta prendendo piace sempre meno. Domenica ci ha rimesso un timpano, probabilmente sfondato dal botto della bomba carta (altro che petardo!), il povero Simone Ballarini, che dovrà subire un intervento per il ripristino dell'organo danneggiato. Cosa si aspetta a ritenere una partita priva di un regolare svolgimento? Che ci sia il morto? E' giusto se questa sentenza verrà impugnata perché non va completamente contro chi pensa che con la violenza si ottengano dei risultati. Qui non si tratta di connivenza. Ci vogliono le sentenze, e quindi un po' di coraggio in più. Ma forse non sono questi, i tempi, per richiederne. Se poi qualche cretino travestito da tifoso, o, per ipotesi da atleta, rammentasse meglio la sua storia e le persone con cui si accompagnava fino a ieri, farebbe onore all'intelligenza che abbiamo ricevuto in dono.
Adesso, con questa sentenza "democristiana", come ce ne sono state altre, anche di fronte a episodi del genere, il rischio è che le squadre si ritrovino di fronte per uno spareggio. Cosa fare, per non urtare la suscettibilità dei rappresentanti della "giustizia" sportiva? Chiamare un battaglione di Carabinieri? Chiamatelo calcio, se vi riesce. Che fenomeni!


( M.Cannalire -calciolaziale.com )

Questo è il commento di un giornalista molto noto qui a Roma che segue da vicino tutto il calcio dilettantistico laziale.
Io posso ggiungere che per un episodio del genere minimo DEVE scattare la squalifica del campo.
Il fatto che l'arbitro parli di episodio isolato quando lanci una via di mezzo tra il petardo e la bomba carta in campo e un giocatore finisce stordito all'ospedale non lo puoi liquidare con 1000 euro di multa.
dodemac
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Re: Interruzione delle partite

Messaggio da dodemac »

Se non sbaglio quando scoppio la bomba a borgomanero con guardalinee preso in pieno la multa fu di 3.000 euro.
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gighiBG
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Re: Interruzione delle partite

Messaggio da gighiBG »

Riguardo all'ultimo caso "laziale".

il Giudice Sportivo è stato assai clemente, pardon scandaloso, nel quantificare la sanzione e non dando alcuna giornata di squalifica al campo. MA SOPRATTUTTO non viene aperto un approfondimento dei fatti o un'indagine. Cosa che andrebbe specificata in chiusura di sentenza.

Per il resto, sulla questione della sconfitta a tavolino, ha applicato il regolamento (che è discutibile).

E' infatti molto contestabile, e Dodemac citava proprio questa situazione, la tendenza dei Giudici Sportivi a dare poco credito ai motivi di sospensione delle gare per situazioni di violenza o altro. Il 90% accade che fanno ripetere la partita, smentendo in pratica la decisione dell'arbitro.
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Re: Interruzione delle partite

Messaggio da ars72 »

L'aggressione all'arbitro- donna


dal C.U. 94/2011 Lazio


RECLAMO DEL VITERBO POOL CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 10-12-2010 IN MERITO ALLA GARA VITERBO POOL CALCIO – CELLENO DELL’8-12-2010 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

L’arbitro della gara in epigrafe riferiva nel suo referto che al 37’ del secondo tempo, sul risultato di 2 a 1 per la squadra di casa, espelleva il calciatore n. 7 del Celleno Perlorca Carlo per averle rivolto una frase gravemente ingiuriosa. Dopo la notifica dell’espulsione il calciatore proseguiva ad ingiuriarla con frasi di estrema gravità ed a minacciarla; veniva trattenuto a stento da quattro compagni di squadra ma riusciva a divincolarsi sino a raggiungere una distanza di circa 50 cm dalla direttrice di gara e solo allora veniva bloccato nuovamente dai compagni di squadra; a quel punto continuava ad insultare l’arbitro cercando più volte di divincolarsi dalla presa dei compagni di squadra che non riuscivano a farlo uscire dal terreno di gioco. In quel frangente tutti gli occupanti della panchina del Celleno entravano sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell’arbitro ed il massaggiatore Caccaloro Mauro si avvicinava con fare minaccioso ed appoggiava la fronte su quella dell’arbitro gridandole in viso frasi ingiuriose ed attingendola sul volto con gocce di saliva stante la vicinanza dei volti. L’arbitro lo invitava ad allontanarsi ma questi, per tutta risposta, la spingeva con violenza con la pancia contro il petto, sovrastando l’arbitro di almeno 20 centimetri ed essendo più pesante di almeno 40 chili, facendola indietreggiare di almeno due metri urlandole contro insulti irrepetibili e triviali, veniva solo a quel punto trattenuto da alcuni appartenenti alla società Celleno e della squadra di casa, ma tentava più volte di divincolarsi e di raggiungere l’Arbitro con chiaro intento aggressivo. A quel punto l’Arbitro constatando che sia il calciatore Pelorca che il massaggiatore Caccaloro non abbandonavano il terreno di gioco e continuavano a tentare di divincolarsi per raggiungerla, non essendo più in condizioni psicologiche idonee per continuare a dirigere l’incontro, decideva di sospenderlo guadagnando velocemente gli spogliatoi.
Il Giudice Sportivo, pur infliggendo le conseguenti sanzioni disciplinari ai tesserati del Celleno protagonisti dei fatti, riteneva che l’Arbitro non avesse messo in atto tutti i poteri previsti dal regolamento per proseguire la gara non avendo convocato il capitano della squadra per ottenere la collaborazione al fine di far allontanare i tesserati dal terreno di gioco.
Avverso la decisione reclama il Viterbo Pool Calcio che, in sostanza, ne contesta l’ingiustizia in quanto frutto di una sottovalutazione della gravità dei comportamenti messi in atti dai tesserati del Celleno che avrebbero invece pienamente giustificato la decisione della direttrice di gara di sospenderla definitivamente. Sottolinea la reclamante che non va sottovalutata la circostanza che l’arbitro fosse una donna e quindi soggetto psicologicamente più vulnerabile. Aggiungeva altresì che il capitano del Celleno, malgrado l’esemplare comportamento tenuto, in quanto a dire della stessa reclamante, aveva tentato in tutti i modi di frenare e trattenere i tesserati della sua squadra più facinorosi e di riportare la calma, nulla avrebbe potuto fare di più di quello che effettivamente aveva fatto e quindi l’arbitro non avrebbe potuto invocare e sperare diversa collaborazione dallo stesso.
Il reclamo è fondato per le considerazioni che seguono.
La Commissione non ritiene condivisibile la considerazione svolta dalla reclamante sulla presunta fragilità psicologica della donna rispetto all’uomo, frutto di stereotipi ormai costantemente smentiti dall’impiego femminile in tutte le attività anche le più pericolose. Si deve invece tenere in debito conto, come in tutti gli episodi di aggressione all’arbitro o di violenta protesta, delle obiettive circostanze che emergono dal referto arbitrale. Nella specie le condizioni in cui si è venuto a trovare l’arbitro erano di estrema pericolosità in quanto i tesserati del Celleno protagonisti delle azioni minacciose e violente, pur trattenuti a stento da compagni ed avversari, permanevano nel terreno di gioco con fare concretamente minaccioso, e non se ne allontanavano dopo diversi minuti. Inoltre l’arbitro aveva subito un gesto di violenza consumata che le aveva provocato dolore, come riferito in sede di supplemento di rapporto, e la massa fisica del massaggiatore Caccaloro, che la sovrastava di almeno 40 chili, ed il suo atteggiamento violento anche nei confronti di coloro che lo trattenevano, faceva presagire concretamente che, se fosse riuscito a divincolarsi, avrebbe reiterato aggressioni dalle quali non si era astenuto nemmeno di fronte ad una donna di minuta costituzione. Il pericolo era quindi concreto e non era fronteggiabile dai tesserati del Celleno che pure si adoperavano che non avevano potuto evitare il gesto di violenza consumata ed il permanere dei tesserati riottosi per diversi minuti e con atteggiamenti violenti e minacciosi. A ciò si aggiunga che le espressioni minacciose e volgari pronunciate dagli stessi sono state di tale trivialità e pesantezza da svolgere un ruolo certo non secondario nell’instaurare nella malcapitata un “metus” che la rendeva totalmente inidonea a portare ulteriormente avanti la gara. Né l’arbitro avrebbe avuto il tempo ed il modo di richiamare il capitano del Celleno che già si adoperava concretamente, stante l’imminenza e la costanza del pericolo in atto.
A carico del Celleno va quindi applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 per il comportamento messo in atto dai propri tesserati.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto di applicare alla società Celleno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.
La tassa reclamo va restituita.

.........

me la immagino ..minuta e piccolina con 2 bestioni che la rincorrono in mezzo al campo...

Però nella sentenza c'è una mezza contraddizione perchè la Disciplinare prima dice che nn conta la fragilità psicologica della donna rispetto all'uomo in un campo di calcio frutto di stereotipi bla bla bla...e dopo sostiene che le espressioni minacciose e volgari dei 2 aggressori erano state di tale trivialità e pesantezza da svolgere un ruolo certo non secondario nell’instaurare nella malcapitata un “metus” che la rendeva totalmente inidonea a portare ulteriormente avanti la gara......
dodemac
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Re: Interruzione delle partite

Messaggio da dodemac »

Ognuno ha i suoi miti, forse chi da ragazzino aveva come mito superman o l'uomo tigre e venuto su un po meglio di me... pero io come mito avevo l'arbitro, l'arbitraggio, le regole. Dal giorno che ci sono entrato ad oggi, e man mano che passano gli anni le varie realta mi hanno appannato un po questo mito, poca coerenza, troppi precedenti storti. Credimi, i 90 minuti del campo sono ancora i migliori se parliamo di cose giuste, giustizia, uniformita. :cry:
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Re: Cause di forza maggiore: rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

Causa di forza maggiore

RECANATESE – OLYMPIA AGNONESE GARA DEL 23 GENNAIO 2011:

Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti relativi ai reclami fatti pervenire a seguito di tempestivi preannunci dalle Società RECANATESE e OLYMPIA AGNONESE;
- rilevata la opportunità di esaminare in unico contesto i due reclami, avendo gli stessi ad oggetto identica questione, quella cioè relativa alla mancata presentazione sul campo di una delle reclamanti della squadra avversaria;
in via preliminare
dispone la riunione dei procedimenti relativi ai suindicati reclami.
Ciò premesso, osserva:
a sostegno del reclamo la RECANATESE deduce che la squadra dell'OLYMPIA AGNONESE non si era presentata in campo nel termine di cui all'art. 54, 2° comma, delle NOIF malgrado le condizioni meteorologiche ed in particolare quelle relative alla percorribilità delle strade di collegamento tra Isernia (luogo di ritiro della OLYMPIA AGNONESE) e Recanati, fossero tali da rendere possibile il trasferimento dei calciatori dall'una all'altra località.
A conforto dell'assunto la reclamante fa riferimento ad una serie di dichiarazioni di Carabinieri e Polizia Stradale ed a fotografie, pervenendo alla conclusione che l’OLYMPIA AGNONESE deve considerarsi "rinunciataria alla gara" con la conseguente perdita della gara stessa con il punteggio 0 - 3.
L’OLYMPIA AGNONESE, con il proprio reclamo chiede, invece, che sia dichiarata la sussistenza di una causa di forza maggiore.
Dall'esame della documentazione esibita dalla detta Società emerge:
- che, alla ore 16 del 22 gennaio 2011, l'autobus che doveva condurre i calciatori a Recanati rimaneva bloccato, a causa della neve nelle vicinanze di Agnone e che, dopo il soccorso di due mezzi attrezzati per lo sgombero, riusciva a riprendere la marcia sino a giungere ad Agnone;
- che il giorno successivo (23 gennaio 2011), dopo che il veicolo era stato liberato dalla neve e dal ghiaccio che lo ricoprivano, lo stesso, con a bordo la squadra, si era messo in viaggio arrestandosi dopo circa 4 Km a causa della neve e di problemi al motore;
- che alle ore 11,40 si era reso necessario l'intervento del Soccorso Stradale; il mezzo, non più in grado di riprendere la marcia, era stato rimorchiato, con a bordo la squadra, fino ad Agnone ove era giunto alle ore 12,15;
- che a quel punto, non essendo pensabile di percorrere in tempo utile per l'inizio della gara i 290 Km che separano Agnone da Recanati, si era deciso di non partire.
119
Tanto premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che l’OLYMPIA AGNONESE si sia trovata nella impossibilità di presentarsi sul campo della RECANATESE per causa di forza maggiore consistita nelle proibitive condizioni meteorologiche che avevano interessato il Molise.
La meticolosa cronistoria, ora per ora, delle giornate del 22 e 23 gennaio 2011 così come operata dalla OLYMPIA AGNONESE anche con il supporto di significative e non smentibili fotografie del centro di Agnone e del suo hinterland, ha trovato puntuale ed univoco riscontro nella documentazione allegata al reclamo, documentazione dalla quale si evince con sufficiente chiarezza:
- che alle ore 18,30 del 22 gennaio 2011 vi era sulla strada una coltre di neve di oltre 50 cm. (vedi dichiarazione Capo Cantoniere Provincia di Isernia del 23 gennaio 2011);
- che alle ore 17,30 dello stesso giorno la Polizia di Stato attestava la "impercorribilità" e la "intransibilità" della rete viaria dell'Alto Molise (v. prot. 90/100.23 del 22 gennaio 2011 della Polizia di Stato di Agnone);
- che il giorno successivo, alle ore 10,15, malgrado la presenza di neve e ghiaccio e nonostante la pericolosità del percorso, la squadra aveva iniziato il viaggio di lì a poco conclusosi per una avaria al mezzo (v. attestato Corpo Polizia Municipale di Agnone del 24 gennaio 2011 prot. 702).
Tali elementi non sono in alcun modo superati dalle argomentazioni addotte dalla RECANATESE ove si consideri che a sostegno del suo reclamo detta Società fa, tra l'altro, riferimento a "colloqui orali" intercorsi tra i CC della Stazione di Recanati ed un non meglio identificato "operatore della Centrale Operativa del Comando di Agnone" e tra il Vice Presidente della Società ed alcuni testimoni; elementi dai quali dovrebbe evincersi, addirittura, una situazione delle strade assolutamente tranquilla a dispetto di quanto in maniera documentata anche fotograficamente e con servizi giornalistici, ha dimostrato l’OLYMPIA AGNONESE.
Alla luce delle considerazioni suesposte il reclamo della Società RECANATESE appare privo di fondamento
P.Q.M.
- rigetta il reclamo della Società RECANATESE;
- dispone incamerarsi la tassa di reclamo;
- in accoglimento del reclamo dell’OLYMPIA AGNONESE dichiara che la mancata presentazione della squadra di detta Società sul campo della RECANATESE il giorno 23 gennaio 2011 è dipesa da una causa di forza maggiore;-
dispone trasmettersi gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara.


..............



nella decisione del G.S. nn c'è traccia di riferimenti di comunicazioni della società ospite a avversari e lega dell'impossibilità a partire...L'impedimento nn va comunicato tempestivamente?
dodemac
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Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da dodemac »

Di che categoria parliamo? Regionale (ecc promo prima etc)?
Contatti tra la societa e la lega la mattina del disastro ci saranno stati sicuramente. Non ci saranno stati pero i modi tecnici di rinviare ufficialmente la gara (non c'e l'impiegata la domenica mattina, quello che e di turno non sa scrivere un CU con word... badate.. non scherzo). Gli arbitri dopo una certa ora non e che puoi chiamarli e dire di non andare perche se sono gia partiti.. anche loro... han pure diritto al rimborso... (e se la rinvii d'ufficio il rimborso non c'e, mentre se una non si presenta il rimborso c'e).

PS: Questi hanno vinto il ricordo perche sono stati precisi con le dichiarazioni della forza pubblica per ricostruire il loro girone d'inferno di sabato e domenica. Hanno citato anche la frase "problemi al motore". Nei casi in cui il motivo è SOLO questo, la causa di forza maggiore non esiste.
Ventidue gambe hanno loro; ventidue gambe abbiamo noi; il pallone è rotondo; la porta quadrata; l’arbitro è cornuto
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ars72
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Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

Causa di forza maggiore non riconosciuta

CU 132/2011 Crlazio

2a categoria:
ATLETICO FUMONE - REAL BOVILLE 2004

Il Giudice Sportivo,
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 125 dell'1/4/2011 attesta che;
- la Società REAL BOVILLE 2004, facendo seguito al rituale preannuncio, ha proposto, nei termini, reclamo in merito alla mancata disputa della gara a margine.
- La reclamante pone in evidenza che non è stata in grado di raggiungere la località di Fumone, sede dell'incontro, per avaria al mezzo di trasporto. A tale riguardo trasmette dichiarazione della Stazione dei Carabinieri di Boville nella quale viene evidenziato che il mezzo, un Fiat Ducato, ostruiva la strada essendo rimasto in panne a causa di un guasto meccanico. Per tale motivo, la ricorrente chiede il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore e quindi il recupero della gara oggetto del presente ricorso.
Questo Organo Giudicante, espletate alcune indagini, rileva quanto segue:
- l'eventuale guasto al mezzo è avvenuto appena fuori la cittadina di BOVILLE, alle ore 14, quando il personale della Stazione dei Carabinieri di Boville Ernica è intervenuto in Via Rotabile, altezza Bivio Papetti, perché il veicolo furgone FIAT Ducato era rimasto in panne. Ovviamente il sinistro era avvenuto prima.
- Considerato che la gara ATLETICO FUMONE - REAL BOVILLE 2004 era in programma alle ore 16 a Fumone, e considerata la breve distanza da Boville a Fumone (circa 27 chilometri), la Società aveva tutto il tempo necessario (due ore e mezzo compreso il tempo di attesa) per raggiungere la località prevista per la disputa della gara.
- Questo Giudice arriva alla determinazione che la Società REAL BOVILLE non ha manifestato alcuna volontà per adoperarsi al fine di disputare la gara e pertanto non può riconoscere l'istituto della causa di forza maggiore e la considera a tutti gli effetti rinunciataria.


Visto l'art. 17 comma 1
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società REAL BOVILLE 2004
2) di infliggere alla società REAL BOVILLE 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 150 (1a rinuncia)
3) di addebitare la tassa reclamo
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Re: Cause di forza maggiore, rinvii e interruzioni delle par

Messaggio da ars72 »

Rissa con sospensione partita.

SPORTING TERRACINA - CALCIO SABAUDIA

Il Giudice Sportivo
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe risulta quanto segue:
- Al 33' del secondo tempo, dopo la rete segnata dalla squadra Sporting Terracina, si scatenava un acceso diverbio tra i componenti delle panchine con insulti e tentativi di aggressione perpetrati dalle parti, con particolare riferimento al calciatore della Società TERRACINA Sig. MANDATORI Simone e al dirigente accompagnatore della Società SABAUDIA Sig. TRULLI Giuseppe;
- il direttore di gara fermava quindi il gioco ed allontanava il Sig. TRULLI Giuseppe, per mettere fine all'acceso diverbio decretando la sospensione della gara, essendo evidentemente nell'impossibilità di riprendere l'incontro;
- il detto acceso diverbio sfociava, quindi, in una rissa che si svolgeva sul terreno di gioco tra i calciatori con aggressioni, calci e pugni di cui si rendevano particolarmente protagonisti i calciatori della Società SPORTING TERRACINA sig. MANDATORI Simone e SACCOCCIA Adelmo.
Dal referto risulta che entrambe le Società volevano riprendere la partita ma l'arbitro aveva già deciso di sospendere definitivamente.
Successivamente, nasceva la rissa di cui sopra.
- al termine della rissa, il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi accompagnato dall'osservatore arbitrale e su richiesta della Società TERRACINA giungeva una volante dei Carabinieri ed una pattuglia della Polizia;
- in seguito di detti scontri erano costretti a ricorrere alle cure mediche il dirigente accompagnatore della Società CALCIO SABAUDIA Sig. TRULLI, che aveva un vistoso ematoma sul volto ed al calciatore della medesima società Sig. BONO Marco che veniva trasportato via da una ambulanza del servizio 118.
Da quanto sopra descritto, appare evidente che l'arbitro non ha messo in atto tutti i poteri previsti dal regolamento a sua disposizione per verificare o meno le condizioni per una normale prosecuzione dell'incontro. L'arbitro avrebbe dovuto convocare i capitani di entrambe le squadre e richiedere la loro collaborazione per la ripresa della gara.
Questo Organo Giudicante, in merito a quanto sopra descritto avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. C del C.G.S.
DELIBERA
- di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggetto adottato dall'arbitro;
- di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza;
- di comminare alla Società SPORTING TERRACINA e alla Società CALCIO SABAUDIA l'ammenda di euro 150,00, inoltre la Società CALCIO SABAUDIA viene comminata l'ammenda di euro 100,00 per ritardata presentazione in campo;
- di comminare ai calciatori della Società SPORTING TERRACINA, Sig. MANDATORI Simone e SACCOCCIA Adelmo la squalifica per due gare effettive;
- di comminare al dirigente accompagnatore della Società CALCIO SABAUDIA, Sig. TRULLI Giuseppe l'inibizione fino al 10 giugno 2011.

.....................

ma anche se l'arbitro nn si adopera al 100% per riportare la calma..nn ci sono i presupposti in un caso del genere x lo 0-3 a tutte e 2 le squadre??
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