La Fusione e scissione tra due società è regolamentata dall’art. 20, comma 7, delle N.O.I.F, il quale afferma:
Art. 20 comma 7 N.O.I.F.:
La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
d) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano
affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
e) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti.
In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
c) tra Società che, n
elle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.
Art. 17 - Denominazione sociale
1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo iprincipi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. II mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All’istanza vanno
allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.
Art. 18 - Sede sociale
1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.
4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.
5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.
Quindi i cambi di sede e di denominazione sociale possono essere richiesti soltanto tra comuni confinanti, a condizione che: 1. le società siano affiliate da almeno 2 anni; 2. nelle due stagioni precedenti non abbiano trasferito la sede in altro comune e non siano state oggetto di fusione (scissione o conferimento d'azienda), per la fusione, scissione o conferimento d'azienda non è obbligatorio che le società oggetto di fusione (scissione...) siano in Comuni confinanti, ma è sufficiente che siano nella stessa provincia, o in Comuni confinanti di province e/o regioni diverse.
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