L'errore tecnico

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ars72
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L'errore tecnico

Messaggio da ars72 »

Kasimpasa-Besiktas

https://www.youtube.com/watch?v=SeXJX3vBjKk

L'arbitro ha ammonito Donk per il comportamento non regolamentare. Secondo la Federazione turca avrebbe dovuto sanzionarlo col rosso ed ha deciso per la ripetizione dell'incontro per errore tecnico.

Ma che fine hanno fatto gli altri topic?
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Web
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da Web »

Per quanto riguarda i vecchi Topic, e mi riferisco all'intero Forum e non solo a questa sezione, ho dovuto eliminare tutti i Topic nei quali nessuno entrava per postare o leggere almeno da un anno a questa parte. Eravamo ancora una volta giunti al limite dello spazio che abbiamo a dispsizione e già stavano iniziando a manifestarsi instabilità. Pertanto invito ancora una volta tutti a limitare l'inserimento di foto/lenzuoli che sono quelle che ci tagliano le gambe...anzi ne approfitto per postare questo avviso anche nella sezione apposita
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dodemac
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da dodemac »

ars72 ha scritto:L'arbitro ha ammonito Donk per il comportamento non regolamentare. Secondo la Federazione turca avrebbe dovuto sanzionarlo col rosso ed ha deciso per la ripetizione dell'incontro per errore tecnico
Non ho trovato ulteriori dettagli in rete (tu dove l'hai letto?) ma credo che il problema non sia il giallo ma sia la ripresa di gioco successiva. Per quanto cervellotico è un caso molto ben schematizzato:

Se, con il pallone in gioco, un calciatore titolare trovandosi sul terreno di gioco, lancia con le mani un oggetto O UN PALLONE contro il pallone (di gara) colpendolo:
- l’arbitro dovrà interrompere il gioco e ammonirlo per comportamento antisportivo o espellerlo se così facendo impedisce una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete. L’arbitro riprenderà il gioco con un calcio di punizione diretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Posizione del calcio di punizione) o con un calcio di rigore, se il pallone si trovava all’interno dell’area di rigore della squadra del calciatore reo.


Il cartellino è sicuramente giallo perchè non è stata interrotta una chiara occasione da rete, ma la ripresa di gioco è un calcio di punizione diretto, quindi siamo in area... riusciamo a scoprire se aveva dato il rigore?
Credo che sia questo il motivo dell'errore tecnico.
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ars72
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da ars72 »

Segnalo questo reclamo "originale " proposto e ovviamente respinto per una gara di spareggio del campionato juniores regionale laziale. A dire il vero non ho capito molto neanche la motivazione del GS :)

EMPOLITANA GIOVENZANO - MONTECELIO
Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società MONTECELIO nei termini previsti dal C.U. n.98/A del
16.12.2013 della FIGC con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare
svolgimento in quanto l'arbitro designato alla direzione della gara, prima dell'inizio della stessa, avrebbe
informato i dirigenti e capitani di entrambe le squadre che non si sarebbero eseguiti i tiri di rigore qualora la
gara, dopo i tempi supplementari, fosse finita in parità.
Il reclamo è infondato.
Infatti, esaminati gli atti ufficiali, al termine della disputa di due tempi supplementari, non è stato
necessarioeseguire i tiri di rigore poiché la gara è terminata con il seguente risultato: EMPOLITANA
GIOVENZANO - MONTECELIO 3-1 In considerazione a quanto sopra riportato
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società MONTECELIO;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
EMPOLITANA GIOVENZANO - MONTECELIO 3-1 (d.t.s.)
La tassa reclamo va addebitata
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Gioventù Biancoceleste
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da Gioventù Biancoceleste »

ars72 ha scritto:Segnalo questo reclamo "originale " proposto e ovviamente respinto per una gara di spareggio del campionato juniores regionale laziale. A dire il vero non ho capito molto neanche la motivazione del GS :)

EMPOLITANA GIOVENZANO - MONTECELIO
Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società MONTECELIO nei termini previsti dal C.U. n.98/A del
16.12.2013 della FIGC con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare
svolgimento in quanto l'arbitro designato alla direzione della gara, prima dell'inizio della stessa, avrebbe
informato i dirigenti e capitani di entrambe le squadre che non si sarebbero eseguiti i tiri di rigore qualora la
gara, dopo i tempi supplementari, fosse finita in parità.
Il reclamo è infondato.
Infatti, esaminati gli atti ufficiali, al termine della disputa di due tempi supplementari, non è stato
necessarioeseguire i tiri di rigore poiché la gara è terminata con il seguente risultato: EMPOLITANA
GIOVENZANO - MONTECELIO 3-1 In considerazione a quanto sopra riportato
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società MONTECELIO;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
EMPOLITANA GIOVENZANO - MONTECELIO 3-1 (d.t.s.)
La tassa reclamo va addebitata
E se invece la partita fosse terminata in parità il Giudice Sportivo avrebbe accolto il reclamo? :?
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da dodemac »

E tutto molto cervellotico.
Innanzi tutto, "giuridicamente" il rigetto del reclamo viene motivato con una spiegazione totalmente fuori tema rispetto alle obiezioni della reclamante.

Sportivamente, non si possono vincere reclami denunciando che l'arbitro ha "detto" un errore tecnico (ha cioe spiegato a voce che se succedeva un determinato fatto avrebbe preso una decisione che di fatto è un errore tecnico). L'arbitro ha detto che alla fine dei supplementari si andava tutti a casa qualunque fosse il risultato? Se secondo il regolamento della competizione questo non è vero, deve comunque compiersi il fattaccio prima di reclamare. Se ai rigori non ci sono arrivati nessuno sbaglio si è compiuto.

E come dire che in una partita finita senza espulsioni l'arbitro aveva detto che se ne espelleva uno pero poteva entrarne un'altro.. quindi chiedo lo 0-3... (per chi poi???)
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nike
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da nike »

Di seguito copio/incollo le decisioni del GS Marche in relazione a quanto si evince dal testo. Gradirei commento della sentenza da parte dell'esperto perché, a mio modo di vedere, la decisione è "logica" ma è incontestabile che, anche se per soli due minuti, non si sia giocata una partita regolare.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 11/11/2017 S.A. CALCIO CASTELFIDARDO - ARGIGNANO
A scioglimento della riserva di cui al CU n. 62 del 15.11.2017, esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Argignano, con il quale la stessa viene a richiedere la ripetizione della gara per presunto errore tecnico commesso dall'arbitro.
Sostiene la reclamante che, al 15° minuto del secondo tempo il direttore di gara ammoniva il calciatore DODA Ariel della Società S.A. Calcio Castelfidardo, e dopo aver consultato il proprio taccuino estraeva il cartellino rosso procedendo all'espulsione del ridetto calciatore, nonostante le proteste dei componenti la squadra locale. Sostiene sempre la reclamante che trascorsi 4-5 minuti dall'episodio sopra detto, l'arbitro si avvicinava ad un componente della squadra locale chiedendo di far rientrare il calciatore espulso erroneamente, riportando così la parità numerica dei calciatori in campo.
Esaminato il referto arbitrale nonché il supplemento richiesto da questo Organo di Giustizia Sportiva dal quale si evince che, l'arbitro dichiara di aver erroneamente espulso il suddetto calciatore e che accortosi dell'errore lo faceva rientrare nel terreno di gioco dopo 2 minuti.
Al momento del fatto la Società locale si trovava in vantaggio per una rete a zero.
I fatti come sopra descritti non possono risultare inficianti sul regolare svolgimento della gara, anche in considerazione del fatto che chi ha subito l'eventuale danno è stato la Squadra locale che tra l'atro si trovava in vantaggio, e che ha dovuto giocare per 2 minuti circa in inferiorità numerica l'incontro.
Nessun danno può aver riportato, dall'errore arbitrale, la Società reclamante.
PQM Si decide
1. di respingere il reclamo introitando la relativa tassa
2. di omologare il risultato conseguito sul campo di S.A. Calcio Castelfidardo 2 - Argignano 0.
dodemac
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da dodemac »

Diciamo che è materia da giudice sportivo...
Sono ormai 10 anni buoni che la giurisprudenza ha preso l'abitudine in caso di errori tecnici e o anagrafici (nelle sostituzioni) di leggere la situazione in base al contesto in cui è inserita. Si guarda chi è stato "vittima" dall'evento e, se è inconfutabilmente chiaro che non c'e stata penalizzazione il reclamo non viene accettato.
La giustizia sportiva non è perfetta ma secondo me è molto piu legata all'ovvio rispetto alla giustizia ordinaria. Questo è un reclamo appeso ad un cavillo da parte di una società che tenta di rigiocare una partita persa. Dimostrare di aver partecipato ad un evento non regolare non basta a mio avviso. Devi dimostrare di aver subito un danno. E qui la reclamante non ne ha subiti.

Paradossalmente, fosse un ritorno di coppa dove con la vittoria 2-0 esci, aveva senso un reclamo di chi ha giocato in 10 per qualche minuto. Spero di aver reso l'idea.
Quindi formalmente hai ragione, l'evento non è stato regolare, ma non si guarda solo questo.
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rossoblu1921
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da rossoblu1921 »

di seguito riporto quanto deciso dal G.S. in merito alla gara di I^ categoria girone B Basilicata:

GARA LAGONEGRO 1929 – ATLETICO MARSICO
Il Giudice Sportivo
Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che al terzo minuto di recupero del s.t. la squadra ospitante restava senza assistente di parte a causa dell’espulsione comminata dal DG per frasi irriguardose ed offensive rivolte al suo indirizzo;
Considerato che il DG riportava a referto che, a seguito dell'espulsione dell'assistente di parte del Lagonegro avvenuta al 48° del s.t., faceva riprendere il gioco senza porre attenzione alla sostituzione dell'assistente di parte e solo al termine della gara constatava che, al posto dell’assistente era subentrato indebitamente un signore non in distinta, che si qualificava al DG come il presidente della società ospitante, qualifica ribadita anche successivamente nello spogliatoio;
Atteso che nel caso specifico, per mera ammissione del DG, si configurerebbe un errore tecnico dal momento che la gara è stata giocata anche parzialmente, senza assistente;
Verificato comunque, a parere di questo Organo giudicante, che l’errore non ha influito sul regolare svolgimento della gara, sia per la residuale e ininfluente funzione decisoria attribuita agli assistenti di parte, sia perché l’errore si è verificato al terzo minuto di recupero del s.t. ossia a partita quasi conclusa essendo la stessa terminata dopo soltanto tre minuti;
P.Q.M. DELIBERA
• di omologare il risultato conseguito sul campo LAGONEGRO 1929–ATLETICO MARSICO 0 -1;
• di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.


Secondo gli esperti del Forum tale decisione potrebbe essere "facilmente" ribaltabile qualora il Lagonegro facesse ricorso? A mio giudizio - da incompetente della materia - le motivazioni del G.S. sembrerebbero "leggere e soggettive"
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Valerio
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da Valerio »

rossoblu1921 ha scritto:di seguito riporto quanto deciso dal G.S. in merito alla gara di I^ categoria girone B Basilicata:

GARA LAGONEGRO 1929 – ATLETICO MARSICO
Il Giudice Sportivo
Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che al terzo minuto di recupero del s.t. la squadra ospitante restava senza assistente di parte a causa dell’espulsione comminata dal DG per frasi irriguardose ed offensive rivolte al suo indirizzo;
Considerato che il DG riportava a referto che, a seguito dell'espulsione dell'assistente di parte del Lagonegro avvenuta al 48° del s.t., faceva riprendere il gioco senza porre attenzione alla sostituzione dell'assistente di parte e solo al termine della gara constatava che, al posto dell’assistente era subentrato indebitamente un signore non in distinta, che si qualificava al DG come il presidente della società ospitante, qualifica ribadita anche successivamente nello spogliatoio;
Atteso che nel caso specifico, per mera ammissione del DG, si configurerebbe un errore tecnico dal momento che la gara è stata giocata anche parzialmente, senza assistente;
Verificato comunque, a parere di questo Organo giudicante, che l’errore non ha influito sul regolare svolgimento della gara, sia per la residuale e ininfluente funzione decisoria attribuita agli assistenti di parte, sia perché l’errore si è verificato al terzo minuto di recupero del s.t. ossia a partita quasi conclusa essendo la stessa terminata dopo soltanto tre minuti;
P.Q.M. DELIBERA
• di omologare il risultato conseguito sul campo LAGONEGRO 1929–ATLETICO MARSICO 0 -1;
• di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.


Secondo gli esperti del Forum tale decisione potrebbe essere "facilmente" ribaltabile qualora il Lagonegro facesse ricorso? A mio giudizio - da incompetente della materia - le motivazioni del G.S. sembrerebbero "leggere e soggettive"
Ti rispondo anche se sicuramente non ho competenze maggiori delle tue. Facendo un ragionamento, come riportato, l'assistente di gara non influisce sul risultato (e per questo, per me, non sarebbe cambiato nulla anche fosse successo, che so, al 67° minuto) per cui anche fosse stato utilizzato uno squalificato il risultato sul campo sarebbe stato omologato (in caso di ricorso degli avversari, o di una nuova espulsione dello stesso al massimo sarebbe stata aumentata la squalifica all'assistente utilizzato). Qui però non si parla di squalificato ma di persona non in distinta però l'errore dell'arbitro, seppur grave (aver permesso a persona non in distinta di accedere al recinto di gioco), anche secondo me non influisce sul risultato finale per cui, sebbene 'leggere e soggettive' le motivazioni, credo che la possibilità di ribaltare la decisione sia davvero minima.
dodemac
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da dodemac »

Sto cercando di capire se tutto parte da un reclamo di una delle due squadre o se semplicemente il GS ha scoperto la cosa leggendo il referto. Se parliamo di quest'ultimo caso, ammettere volontariamente un errore tecnico ininfluente per (alla peggio) 60 secondi.. mi pare veramente... diciamo... un ragazzo mal consigliato :mrgreen:
Quanto alla mera giurisprudenza sul caso... preferisco non esprimermi, non e la mia materia. Solo una considerazione.. non è il caso di oggi (dove e palese che 1 minuto senza AA di parte non significhi nulla in termini di regolarita della partita), ma se la giustizia inizia a sdoganare l'influenza o la non influenza degli episodi apriamo uno di quei vespai... che manco la ditriba sui tocchi di mano involontari e cosi grossa...
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rossoblu1921
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da rossoblu1921 »

dodemac ha scritto:Sto cercando di capire se tutto parte da un reclamo di una delle due squadre o se semplicemente il GS ha scoperto la cosa leggendo il referto. Se parliamo di quest'ultimo caso, ammettere volontariamente un errore tecnico ininfluente per (alla peggio) 60 secondi.. mi pare veramente... diciamo... un ragazzo mal consigliato :mrgreen:
Quanto alla mera giurisprudenza sul caso... preferisco non esprimermi, non e la mia materia. Solo una considerazione.. non è il caso di oggi (dove e palese che 1 minuto senza AA di parte non significhi nulla in termini di regolarita della partita), ma se la giustizia inizia a sdoganare l'influenza o la non influenza degli episodi apriamo uno di quei vespai... che manco la ditriba sui tocchi di mano involontari e cosi grossa...
Non mi sembra che ci sia stato un reclamo - anche se il Lagonegro si sta giocando la promozione diretta (verificherò nei prossimi C.U.) - per il resto concordo su quanto hai detto
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da Jesi 1927 »

dodemac ha scritto: 29 gennaio 2023, 21:39 Sto cercando di capire se tutto parte da un reclamo di una delle due squadre o se semplicemente il GS ha scoperto la cosa leggendo il referto. Se parliamo di quest'ultimo caso, ammettere volontariamente un errore tecnico ininfluente per (alla peggio) 60 secondi.. mi pare veramente... diciamo... un ragazzo mal consigliato :mrgreen:
Quanto alla mera giurisprudenza sul caso... preferisco non esprimermi, non e la mia materia. Solo una considerazione.. non è il caso di oggi (dove e palese che 1 minuto senza AA di parte non significhi nulla in termini di regolarita della partita), ma se la giustizia inizia a sdoganare l'influenza o la non influenza degli episodi apriamo uno di quei vespai... che manco la ditriba sui tocchi di mano involontari e cosi grossa...
Per te amante della casistica. La vicenda è nel topic della Promozione.

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD FABRIANO CERRETO ha disposto la ripetizione della gara del 16/9/2023 I.L. BARBARA MONSERRA – FABRIANO CERRETO, ritenendo che nell’occasione il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico e che lo stesso avrebbe avuto una influenza sul regolare svolgimento della gara e sull’esito della stessa.
Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD I.L. BARBARA MONSERRA chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e conseguentemente l’omologazione del risultato determinatosi alla fine dell’incontro.
Le motivazioni del reclamo si fondano essenzialmente sulla mancata incidenza del presunto errore arbitrale sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito dell’incontro.
Nelle controdeduzioni la ASD FABRIANO CERRETO ha chiesto la reiezione del reclamo, sostenendo che quanto deciso dal Giudice Sportivo è conforme alla normativa in materia, in quanto - ad avviso della stessa - sussisterebbe sia la fattispecie dell’errore tecnico sia l’incidenza dello stesso sul regolare svolgimento della gara e sul suo esito.
La ASD FABRIANO CERRETO ha anche richiesto di poter essere ascoltata ed alla audizione ha ribadito quanto esposto nelle controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo.
L’arbitro convocato dalla Corte ha comunicato di non poter essere presente alla riunione del 16 ottobre 2023 per cui la discussione è stata rinviata alla riunione del 23 ottobre 2023 per la riconvocazione del direttore di gara; in tale data è comparso il Presidente del Comitato Regionale AIA, il quale ha comunicato che l’arbitro era impossibilitato a presentarsi, non avendo ottenuto il necessario permesso dal datore di lavoro, e che lo stesso comunque gli aveva fatto pervenire un supplemento di referto nel quale ha precisato dettagliatamente quanto accaduto e quanto da lui deciso nell’episodio in esame.
La Corte acquisito e letto il supplemento di referto ha ritenuto lo stesso idoneo a chiarire l’episodio senza necessità di ulteriore convocazione dell’arbitro ed ha proceduto alla discussione del caso, emettendo al termine della stessa la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra specificato, il reclamo è stato essenzialmente fondato sulla mancata incidenza del presunto errore arbitrale sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito della stessa, ipotesi che, sussistendo, non può legittimare la decisione di ordinare la ripetizione della gara
La Corte ritiene che nel caso in esame tale prospettazione sia corretta e che pertanto il reclamo vada accolto con omologazione del risultato ottenuto al termine della gara.
Infatti in base a quanto è emerso dalla documentazione acquisita agli atti, il presunto errore arbitrale avrebbe privato la società ASD FABRIANO CERRETO di un calcio di punizione indiretto al limite dell’area di rigore.
Risulta notorio – a giudizio della Corte - che tale situazione raramente porta ad una segnatura di una rete e che pertanto – ove si dovesse ritenere che l’arbitro ha commesso un errore tecnico teoricamente idoneo ad adottare la decisione di far ripetere la gara – appare evidente che lo stesso non abbia inciso o potuto incidere in maniera determinante sulla regolarità della gara.
La Corte ritiene che la regolarità della gara per la mancata concessione di una punizione indiretta al limite dell’area di rigore non possa essere ritenuta un danno rilevante che abbia inciso o potuto incidere in maniera decisiva sull’esito finale dell’incontro.
Gli esempi classici che vengono rinvenuti in giurisprudenza in casi analoghi indicano che la incidenza sulla regolarità della gara possa essere attribuita ad episodi che sicuramente hanno inciso (mancata concessione di una rete regolare) o molto probabilmente avrebbero potuto incidere (mancata concessione di un calcio di rigore) sul risultato finale.
La stessa giurisprudenza ha stabilito che la valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto di quali siano stati o avrebbero potuto essere gli effetti dell’errore tecnico: è stato quindi deciso che la mancata espulsione di un calciatore al quale era stata comminata la seconda ammonizione a pochi secondi dalla fine dell’incontro non possa essere considerata rilevante sull’esito della gara, in mancanza di altri elementi di fatto con ciò contrastanti, così come è stato considerato ininfluente l’aver fatto battere il calcio d’inizio alla stessa squadra sia nel primo che nel secondo tempo.
Pertanto in base a tale motivazione, la Corte decide che il reclamo vada accolto e che vada omologato il risultato ottenuto sul campo.
La Corte peraltro ritiene opportuno sottolineare che a suo avviso, alla luce di quanto precisato dal direttore di gara nel supplemento di referto acquisito agli atti nella fattispecie in esame, non si possa ritenere che l’arbitro abbia commesso un errore tecnico, ma che in effetti egli abbia commesso un errore di valutazione in quanto ha fatto proseguire il gioco senza interromperlo: ciò comporta che una volta assunta tale decisione non era per lui più possibile assumere successivamente una decisione diversa, anche se la stessa più tardi - res melius perpensa – appariva essere più corretta.
Quindi il caso in esame non potrebbe essere inquadrato nella fattispecie dell’errore tecnico, ma rientrerebbe nelle valutazioni lasciate alla esclusiva discrezionalità dell’arbitro di cui all’art. 65, 1° comma, lettera b) del CGS.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, omologa il risultato della gara A.S.D. I.L. BARBARA MONSERRA – A.S.D. FABRIANO CERRETO 1-0 conseguito sul campo.
Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 ottobre 2023.
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da dodemac »

Jesi 1927 ha scritto: 1 novembre 2023, 21:52Per te amante della casistica. La vicenda è nel topic della Promozione.
Grazie di avermi pensato :mrgreen:
Secondo me la sentenza della corte d'appello è clamorosamente imprecisa, per un addetto ai lavori quasi alla stregua del ridicolo.
Il fatto è questo: il pallone era in gioco, tra le mani del portiere che lo ha tenuto piu di 6 secondi, l'arbitro ammonisce il portiere e fa continuare il gioco, che riprende sempre col possesso del portiere. E' un errore tecnico ammesso a referto dall'arbitro!
I pilastri di questa sentenza sono due, entrambi smontabili in 2 secondi:
- LA PUNIZIONE INDIRETTA DAL LIMITE DIFFICILMENTE PORTA ALLA RETE - in primis sarebbe stata una punizione indiretta DENTRO l'area, in secundis come fai a prenderti la briga di dichiarare che un calcio di punizione non possa segnare una rete?
- ERRORE DI VALUTAZIONE DELL'ARBITRO - assolutamente errore tecnico, altro che valutazione. L'arbitro ha valutato un episodio e ha sbagliato la ripresa di gioco, ammettendolo.
Mi pare che sia chiarissimo!
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Re: L'errore tecnico

Messaggio da Jesi 1927 »

dodemac ha scritto: 7 novembre 2023, 12:56
Jesi 1927 ha scritto: 1 novembre 2023, 21:52Per te amante della casistica. La vicenda è nel topic della Promozione.
Grazie di avermi pensato :mrgreen:
Secondo me la sentenza della corte d'appello è clamorosamente imprecisa, per un addetto ai lavori quasi alla stregua del ridicolo.
Il fatto è questo: il pallone era in gioco, tra le mani del portiere che lo ha tenuto piu di 6 secondi, l'arbitro ammonisce il portiere e fa continuare il gioco, che riprende sempre col possesso del portiere. E' un errore tecnico ammesso a referto dall'arbitro!
I pilastri di questa sentenza sono due, entrambi smontabili in 2 secondi:
- LA PUNIZIONE INDIRETTA DAL LIMITE DIFFICILMENTE PORTA ALLA RETE - in primis sarebbe stata una punizione indiretta DENTRO l'area, in secundis come fai a prenderti la briga di dichiarare che un calcio di punizione non possa segnare una rete?
- ERRORE DI VALUTAZIONE DELL'ARBITRO - assolutamente errore tecnico, altro che valutazione. L'arbitro ha valutato un episodio e ha sbagliato la ripresa di gioco, ammettendolo.
Mi pare che sia chiarissimo!
Ritengo anche io assurdo tutto ciò.
Vediamo e aspettiamo il controricorso che credo e mi auguro il Fabriano Cerreto farà.
Questa Jesina qui è una squadra fantastica, vogliamo la Champions League, al Carotti col Real Madrid!!!
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